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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21195/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Vercelli che li aveva dichiarati colpevoli delle contravvenzioni per gestione illecita di oli esausti (art. 256 d.lgs. 152/2006, capo A) e per molestie/ immissione di odori molesti (art. 674 c.p., capo B), nonché per concorso (art. 110 c.p.). Denunciavano: motivazione carente e basata su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non considerazione di elementi favorevoli (sentenza civile, formulari di identificazione rifiuti, contratto di smaltimento); possibilità che lo sversamento fosse attribuibile a terzi ignoti; insufficienza e contraddittorietà delle testimonianze (conflitti tra condomini); omissione di motivazione sul concorso (art.110 c.p.), che avrebbe dovuto essere al più ricondotto a cooperazione colposa (art.113 c.p.); e violazioni procedurali relative alla costituzione di parte civile e alle conclusioni (artt.82 e 523 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale solida e congrua, avendo valutato compiutamente gli elementi probatori (frequenti spurghi delle fognature condominiali, consistente massa solida con alta percentuale di olio, incongruità dell'ipotesi di sversamenti domestici simultanei, omissioni nella gestione e nel piano di autocontrollo aziendale, testimonianze univoche di condomini e riscontri neutri sull'odore, carenze manutentive dell'impianto di aspirazione). La Corte ha inoltre escluso che gli elementi prodotti dai ricorrenti (convenzione per smaltimento successiva, consegna di FIR, fusto rinvenuto) annullassero la responsabilità accertata. Quanto alla questione della parte civile, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata presentazione delle conclusioni non equivale a revoca tacita della costituzione se le richieste sono state formulate al momento della costituzione o verbalizzate. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, restando confermate le precedenti condanne di primo grado (ammenda di euro 2.538 ciascuno per le contravvenzioni contestate).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone nel reato è stato ritenuto fondato in ragione dell'oggettivo svolgimento congiunto dell'attività di ristorazione e della titolarità comune dell'impresa; la Corte ha ritenuto irrilevanti, in sede di legittimità, valutazioni di merito sulle diverse mansioni interne.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma ambientale sulla gestione dei rifiuti: è stata interpretata come applicabile alla illecita immissione di oli esausti nella rete fognaria; la condanna è fondata su elementi convergenti che indicano smaltimento improprio di ingente quantità di olio.

  • art. 674 cod. pen.

    Contravvenzione relativa alle molestie per odori/molestie: la responsabilità è stata accertata sulla base di dichiarazioni univoche dei condomini e riscontri neutri sull'esistenza di forti odori e sulla mancata manutenzione degli impianti di aspirazione/abbattimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della censura sulla motivazione e valutazione delle prove; la Corte ritiene che non sia ammesso, in sede di legittimità, un nuovo esame di merito degli elementi probatori adeguatamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferito con riguardo ai requisiti di motivazione della sentenza di condanna; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale soddisfacesse i parametri richiesti.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha invece ritenuto che gli elementi istruttori fossero sufficienti a fondare la condanna, escludendo l'applicabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 530, comma 2.

  • art. 113 cod. pen.

    Riferimento alla cooperazione colposa: la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno indicato elementi concreti che dimostrassero la natura colposa (anziché dolosa) delle condotte accertate, per cui la ricostruzione del Tribunale circa la consapevolezza e reiterazione delle condotte rimane inattaccata.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla costituzione di parte civile: la Corte ha applicato il principio secondo cui la costituzione non si intende tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni quando le richieste siano state formulate all'atto della costituzione o verbalizzate.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Norma sulle conclusioni della parte civile: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica sul mancato rispetto della norma, confermando che le richieste verbalizzate o richiamate sono sufficienti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (compenso spese del procedimento e versamento alla Cassa delle ammende).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si procede alla declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che non ricorresse colpa dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La condanna penale può essere fondata su un insieme di indizi convergenti purché la motivazione dimostri la gravità, precisione e concordanza degli elementi: la Corte di legittimità non riesamina i fatti se il giudice di merito ha esaminato compiutamente la prova.
  • Documenti o atti prodotti in un momento successivo (convenzioni di smaltimento, FIR consegnati dopo i fatti) non cancellano automaticamente le responsabilità accertate se non smentiscono logicamente le risultanze istruttorie e possono anzi risultare coerenti con una gestione illecita precedente.
  • Testimonianze rese da soggetti in conflitto con l'imputato non sono per ciò stesso inidonee: se risultano univoche e sono corroborate da altri riscontri (ispezioni tecniche, comportamenti reiterati, segnalazioni), possono costituire prova sufficiente.
  • La titolarità e la gestione congiunta di un'attività imprenditoriale legittimamente giustificano l'affermazione della responsabilità a carico di entrambi i titolari; questioni interne di ripartizione dei compiti attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione se non con specifici elementi.
  • Per contestare il concorso a titolo doloso e chiedere ricondurre la responsabilità a cooperazione colposa (art.113 c.p.), è necessario offrire elementi concreti in fatto che indichino la natura colposa dell'evento; mere enunciazioni generiche non sono idonee.
  • La mancata presentazione delle conclusioni della parte civile non comporta necessariamente la revoca tacita della costituzione: sono sufficienti le conclusioni depositate all'atto della costituzione o verbalizzate richieste al giudice.

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