Sentenza n. 431/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione, - dell'ordinanza contingibile e urgente n. 89 del 28 agosto 2025 del Sindaco del Comune di Chiavari, notificata in pari data, avente ad oggetto il ripristino integrale sede stradale corso Colombo; - di ogni altro atto e/o documento allegato, presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto, tra cui, ove occorra: -- della nota prot. n. 34466 del 25 giugno 2025, con cui il Comune di Chiavari ha diffidato Iren Acqua Tigullio S.p.a. al ripristino dell'intera sede stradale di Corso Colombo, tra Piazza Leonardi e Largo Ravenna, al ripristino dell'area parcheggio lato mare e alla riqualificazione della zona motocicli, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa diffida; -- della relazione tecnica del Comune di Chiavari del 18 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che imponeva l’asfaltatura dell’intera sede stradale di un tratto di Corso Colombo, oltre agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, con la quale il Comune le aveva imposto di ripristinare l’intera sede stradale dopo lavori di scavo eseguiti soltanto su una parte della carreggiata. L’ordinanza richiamava una relazione tecnica comunale, che aveva rilevato spaccature, cedimenti e depressioni del manto stradale, e una precedente diffida ad asfaltare l’intero tratto viario. Sono stati dedotti sei motivi, concernenti: incompetenza del Sindaco, ritenendo competente il Prefetto ai sensi degli artt. 15 e 211 del Codice della strada; violazione degli artt. 50 e 54 TUEL e insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità; falsa applicazione del Regolamento comunale sulla manomissione del suolo. La ricorrente ha evidenziato che l’autorizzazione alla manomissione n. 507/2024 imponeva il ripristino della sola fascia interessata dallo scavo, per una larghezza di un metro, e non dell’intera carreggiata. Ha inoltre dedotto che la parte di strada estranea agli scavi era già deteriorata anteriormente ai lavori e che il Comune disponeva di strumenti ordinari e urgenti per eseguire direttamente il ripristino, anche utilizzando la garanzia fideiussoria prestata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato infondato il motivo di incompetenza. L’ordinanza non costituiva una sanzione per violazione del Codice della strada, ma esercizio di potere amministrativo nell’ambito del rapporto derivante dall’autorizzazione alla manomissione del suolo; pertanto sussisteva la competenza del Sindaco, ferma la verifica dei presupposti sostanziali dell’ordinanza extra ordinem. Ha invece accolto le restanti censure. Il Comune avrebbe potuto fronteggiare il pericolo mediante un provvedimento tipico, anche urgente, affidando i lavori a un terzo e rivalendosi sulla garanzia fideiussoria, senza ricorrere al potere atipico e straordinario. È stato inoltre ravvisato difetto di istruttoria e travisamento, poiché l’ordinanza aveva imposto il ripristino anche della parte di carreggiata non manomessa dalla ricorrente e già deteriorata prima dei lavori, in assenza di nesso causale. Difettavano anche un’adeguata istruttoria e motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo: il Comune non aveva disposto alcuna interdizione o limitazione del traffico, circostanza incompatibile con l’affermata gravità dell’emergenza. Il TAR ha rilevato, infine, la falsa applicazione del Regolamento comunale: l’art. 15 non imponeva l’asfaltatura dell’intera carreggiata, mentre l’art. 16 prevedeva il ripristino dell’intera sede solo per strade inferiori a quattro metri e, per quelle più larghe, sino a metà carreggiata; l’autorizzazione n. 507/2024 aveva comunque limitato l’obbligo alla fascia di un metro interessata dallo scavo. Poiché la ricorrente aveva eseguito a proprie spese il ripristino della parte direttamente interessata dai lavori, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale segmento dell’ordinanza. È stato invece accolto con annullamento dell’ordinanza nella parte relativa alle porzioni di strada estranee agli scavi. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato per fronteggiare situazioni concrete e attuali di pericolo per l’incolumità pubblica, ma non quando l’amministrazione disponga di strumenti tipici, anche urgenti, idonei a conseguire il medesimo risultato.
artt. 15 e 211 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Le disposizioni non attribuiscono al Prefetto la competenza nel caso esaminato, poiché l’atto impugnato non irrogava una sanzione per violazione del Codice della strada, ma disciplinava il rapporto amministrativo derivante dall’autorizzazione alla manomissione del suolo.
art. 15 Regolamento comunale per la manomissione del suolo
La disposizione non contiene una prescrizione specifica che imponga il ripristino dell’intera carreggiata e non poteva costituire fondamento dell’ordine di asfaltatura integrale.
art. 16 Regolamento comunale per la manomissione del suolo
Il tappeto d'usura sarà esteso a tutta la sede stradale per strade con larghezza inferiore ai 4,00 mt, mentre si estenderà sino a metà carreggiata per strade con larghezza oltre i 4,00 mt
La disciplina dei ripristini limita l’obbligo alle modalità previste per la larghezza della strada e, in assenza di diversa specificazione validamente adottata, non giustifica l’imposizione del ripristino dell’intera sede stradale estranea agli scavi.
provvedimento comunale di autorizzazione alla manomissione del suolo n. 507 del 12 marzo 2024
il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato bitumino … per una larghezza di metri 1,00, previa scarificazione preventiva su tutta la lunghezza dello scavo
L’autorizzazione delimitava gli obblighi della società alla fascia direttamente interessata dagli scavi, senza imporre il ripristino delle porzioni estranee ai lavori.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente del Sindaco non può essere utilizzato quando l’amministrazione dispone di un rimedio tipico, anche esercitabile d’urgenza, idoneo a fronteggiare il pericolo; la disponibilità di tale strumento esclude la necessità del ricorso a un’ordinanza extra ordinem.
- L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede un pericolo concreto, attuale e non fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi; la mancata adozione di misure coerenti con l’asserita emergenza, come l’interdizione o la limitazione del traffico, può evidenziare l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza qualificata.
- L’obbligo di ripristino derivante da lavori di manomissione del suolo non può estendersi a porzioni di strada non interessate dai lavori in assenza di un adeguato accertamento e di un nesso causale tra l’attività autorizzata e il deterioramento contestato.
- Un’amministrazione non può fondare un ordine di ripristino su una disposizione regolamentare che non contiene la prescrizione applicata, dovendo individuare e applicare la specifica disciplina regolamentare pertinente e rispettare le condizioni stabilite nell’autorizzazione alla manomissione.
- La competenza del Sindaco sussiste quando l’ordinanza non ha natura sanzionatoria per violazione del Codice della strada, ma costituisce esercizio del potere amministrativo nell’ambito del rapporto instaurato con l’autorizzazione alla manomissione del suolo.
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