Regolamento (UE) 2017/2247
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2247 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce, descritta come tappeto riscaldante con elementi in pietra artificiale e regolatore di temperatura, nel codice NC 8516 79 70. La Commissione precisa che la classificazione deriva dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e che sono escluse le voci 9019 e 9404 per le caratteristiche funzionali e strutturali del prodotto. Il testo disciplina inoltre il periodo transitorio di tre mesi per l'utilizzabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale uniforme di un "tappeto riscaldante" nella nomenclatura combinata (codice NC 8516 79 70).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle merci descritte nell'allegato, ossia al particolare articolo riscaldante destinato al trattamento termico del corpo umano, ai fini della sua classificazione nella nomenclatura combinata dell'Unione. Produce effetti vincolanti per le autorità doganali e per gli operatori economici nell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. È rilevante anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per merci identiche o analoghe che risultino non conformi al regolamento, le quali possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni generali, ma riguarda esclusivamente la classificazione della merce descritta nell'allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2247 della Commissione mira a garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell'Unione. In particolare, individua la classificazione corretta di una specifica merce descritta nell'allegato, chiarendo la voce da applicare e gli effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le merci descritte nell'allegato: un "tappeto riscaldante" di circa 190 × 80 × 4 cm, imbottito, con elemento riscaldante, strato inferiore in schiuma, superficie superiore con pietre artificiali contenenti tormalina, regolatore collegato via cavo e destinazione d'uso per il trattamento termico di varie parti del corpo umano. La classificazione è rilevante per l'applicazione doganale nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione tariffaria e codice NC
L'articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell'allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce in questione il codice è 8516 79 70. La motivazione richiamata nell'allegato collega tale classificazione alle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e al testo delle sottovoci 8516, 8516 79 e 8516 79 70.
Esclusione di altre voci tariffarie
L'allegato precisa che la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio è esclusa, perché il prodotto non funziona mediante frizione, vibrazione o movimento meccanico e non è destinato a massaggiare il corpo. È esclusa anche la voce 9404 relativa agli oggetti letterecci e simili, poiché l'articolo non è destinato al letto ed è rigido, con superficie irregolare; per tale ragione non trova applicazione la nota 1, lettera a), del capitolo 85.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L'articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria che attenua l'impatto immediato della nuova classificazione su eventuali posizioni già rilasciate.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dal medesimo momento esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell'allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il tappeto riscaldante descritto nell'allegato, la classificazione è nel codice NC 8516 79 70 come "altri apparecchi elettrotermici".
Base interpretativa e motivazione tecnica
La classificazione è effettuata secondo le regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e secondo il testo delle voci e sottovoci 8516, 8516 79 e 8516 79 70. L'allegato spiega che la voce 9019 è esclusa perché l'articolo non opera mediante frizione, vibrazione o movimento meccanico e non è destinato al massaggio; è esclusa anche la voce 9404 perché l'articolo non è destinato al letto ed è rigido con superficie irregolare.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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