Cassazione Civile, Ordinanza n. 22309/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA per aggiornamento ex art. 1, comma 22, L. n. 208/2015, la rendita di una stazione elettrica a servizio di un parco eolico situata in San Sostene è stata rettificata da euro 868,00 a euro 8.210,00. La società proprietaria superficiaria ha impugnato l’atto, ma in appello l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto riforma della decisione di primo grado. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, dell’art. 4 r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 28/1998, sostenendo che la torre dell’impianto eolico non possa qualificarsi come fabbricato; (2) medesima violazione normativa, contestando l’affermazione che la torre debba concorrere alla stima della rendita perché non sarebbe una componente impiantistica che accresce qualità o utilità del cespite; (3) violazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 per errata ricostruzione della fattispecie concreta e mancata corretta valutazione della natura impiantistica dell’aerogeneratore, anche alla luce delle consulenze tecniche; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, ha accolto il primo e il secondo motivo, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in base all’orientamento consolidato, la torre dell’impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo ai fini della rendita catastale perché costituisce componente essenziale e attiva della macchina per la produzione di energia elettrica e non va inclusa nella stima.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Per il calcolo della rendita catastale degli impianti eolici, la torre non rientra tra i cespiti imponibili, poiché è componente essenziale e attiva della macchina e non mera costruzione.
art. 1, comma 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato come base della procedura DOCFA di aggiornamento catastale nel caso concreto.
art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Norma richiamata nel quadro della disciplina catastale e della determinazione della rendita.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Norma richiamata per la qualificazione catastale del bene ai fini della rendita.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Usato come parametro per il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale per consentire il controllo sulla decisione.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per indicare il giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli impianti eolici, la torre non va assoggettata a stima come mera costruzione se svolge una funzione essenziale e attiva nel funzionamento dell’aerogeneratore, concorrendo direttamente alla produzione di energia elettrica.
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi o sia logicamente inconciliabile, perplessa o obiettivamente incomprensibile; una motivazione ampia e articolata, anche se giuridicamente errata, supera il minimo costituzionale.
- In cassazione, la censura di vizio motivazionale non può essere confusa con il mero dissenso sulla soluzione giuridica adottata dal giudice di merito: l’eventuale erroneità del ragionamento va distinta dalla sua esistenza e intelligibilità.
- Quando il motivo accolto assorbe le ulteriori censure, il relativo scrutinio diviene superfluo e il giudice di legittimità può cassare con rinvio limitatamente ai capi o ai motivi accolti.
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