Cassazione Penale, Sentenza n. 11562/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (12/04/2022) che aveva confermato la condanna per reati edilizi e paesaggistici (art. 110 c.p., art. 44 lett. C d.P.R. 380/2001, art. 181 d.lgs. 42/2004) relativi a lavori accertati il 22/03/2016. I motivi principali: (1) le difformità edilizie sarebbero lievi, sanabili e sotto la soglia di rilevanza paesaggistica (meno del 2%), avvalorate da pareri tecnici e della Soprintendenza del 28/04/2018; (2) avrebbe dovuto essere applicata la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) errore nella determinazione dei termini di decorrenza e nelle sospensioni della prescrizione, con conseguente estinzione del reato per prescrizione; censura anche sul calcolo delle sospensioni con riferimento ai rinvii per sanatoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere generici e manifestamente infondati. In sintesi: (i) in presenza di vincolo paesaggistico la difformità parziale è assimilata a variazione essenziale (difformità totale) ai sensi dell'interpretazione richiamata della normativa edilizia, pertanto le valutazioni tecniche comunali o della Soprintendenza non escludono automaticamente la sussistenza del reato; (ii) è stato accertato un aumento di volume di circa 15 metri cubi senza titolo abilitativo, con precedenti abusi e sequestri che ostano all'applicabilità della particolare tenuità del fatto; (iii) in ordine alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che i lavori non fossero ultimati al momento del sopralluogo del 22/03/2016 (mancavano rifiniture), quindi la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello; inoltre i rinvii richiesti per la sanatoria sospendono la prescrizione per l'intera durata del rinvio oltre il termine per il silenzio-rifiuto, non per un periodo fisso di 60 giorni. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina la concorso di persone nel reato; applicato per configurare la partecipazione dei ricorrenti ai reati edilizi/paesaggistici
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 34
I ricorrenti avevano invocato l'art. 34 per sostenere la lievità delle difformità; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente la disciplina sul vincolo paesaggistico e l'art. 32 comma 3 (v. infra) che trasforma le difformità in variazioni essenziali nelle zone vincolate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 32, comma 3
In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali
La Corte ha applicato/interpreta questa disposizione nel senso che, se l'intervento ricade in area vincolata paesaggisticamente, anche piccole difformità sono trattate come variazioni essenziali e non possono essere considerate automaticamente "lievi" o sanabili ai fini penali
art. 181 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Norma richiamata per il profilo paesaggistico/ambientale delle opere; conflitto con i vincoli paesaggistici giustifica ratio di maggiore tutela e sanzione penale
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che, nelle ipotesi urbanistico-paesaggistiche, la misura dell'intervento è solo uno dei parametri e che fattori quali precedenti abusi, rilevanza urbanistica, impossibilità di sanatoria e violazione di vincoli possono escludere l'applicazione della tenuità
art. 159 cod. proc. pen., n. 3
"In caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen."
La sospensione della prescrizione disposta per i rinvii finalizzati alla sanatoria opera per l'intera durata del rinvio (oltre il termine per il silenzio-assenso), non limitata a 60 giorni: il termine di sospensione copre quindi tutto il periodo del rinvio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In aree soggette a vincoli paesaggistici, anche difformità parziali possono essere trattate come variazioni essenziali: non è sufficiente dimostrare che la modifica è 'lieve' tecnicamente se ricade in zona vincolata
- Il parere o la valutazione tecnica dell'ufficio comunale o della Soprintendenza sul carattere paesaggistico non vincola il giudice penale: la configurazione del reato compete al giudice, valutando complessivamente gli elementi di fatto
- Per l'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità) nelle fattispecie edilizie/paesaggistiche rilevano, oltre alla dimensione materiale dell'intervento, fattori quali precedenti abusi, la possibilità di sanatoria, il rispetto di vincoli, il grado di difformità e l'impatto urbanistico: la mera esiguità volumetrica non garantisce automaticamente la tenuità
- La data di "ultimazione" dei lavori ai fini della decorrenza della prescrizione coincide con la conclusione delle opere (rifiniture interne/esterne), non con l'effettivo uso o attivazione delle utenze; la presenza di persone o utenze attive non prova l'ultimazione
- I rinvii disposti per consentire la procedura di sanatoria interrompono/sospendono il corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio oltre i termini del silenzio-assenso previsti dalla normativa edilizia, salvo diversa pronuncia
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: motivi generici o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità e conseguenti sanzioni (es. Cassa delle ammende e spese)
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