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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11562/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (12/04/2022) che aveva confermato la condanna per reati edilizi e paesaggistici (art. 110 c.p., art. 44 lett. C d.P.R. 380/2001, art. 181 d.lgs. 42/2004) relativi a lavori accertati il 22/03/2016. I motivi principali: (1) le difformità edilizie sarebbero lievi, sanabili e sotto la soglia di rilevanza paesaggistica (meno del 2%), avvalorate da pareri tecnici e della Soprintendenza del 28/04/2018; (2) avrebbe dovuto essere applicata la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) errore nella determinazione dei termini di decorrenza e nelle sospensioni della prescrizione, con conseguente estinzione del reato per prescrizione; censura anche sul calcolo delle sospensioni con riferimento ai rinvii per sanatoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere generici e manifestamente infondati. In sintesi: (i) in presenza di vincolo paesaggistico la difformità parziale è assimilata a variazione essenziale (difformità totale) ai sensi dell'interpretazione richiamata della normativa edilizia, pertanto le valutazioni tecniche comunali o della Soprintendenza non escludono automaticamente la sussistenza del reato; (ii) è stato accertato un aumento di volume di circa 15 metri cubi senza titolo abilitativo, con precedenti abusi e sequestri che ostano all'applicabilità della particolare tenuità del fatto; (iii) in ordine alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che i lavori non fossero ultimati al momento del sopralluogo del 22/03/2016 (mancavano rifiniture), quindi la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello; inoltre i rinvii richiesti per la sanatoria sospendono la prescrizione per l'intera durata del rinvio oltre il termine per il silenzio-rifiuto, non per un periodo fisso di 60 giorni. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la concorso di persone nel reato; applicato per configurare la partecipazione dei ricorrenti ai reati edilizi/paesaggistici

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 34

    I ricorrenti avevano invocato l'art. 34 per sostenere la lievità delle difformità; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente la disciplina sul vincolo paesaggistico e l'art. 32 comma 3 (v. infra) che trasforma le difformità in variazioni essenziali nelle zone vincolate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 32, comma 3

    In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali

    La Corte ha applicato/interpreta questa disposizione nel senso che, se l'intervento ricade in area vincolata paesaggisticamente, anche piccole difformità sono trattate come variazioni essenziali e non possono essere considerate automaticamente "lievi" o sanabili ai fini penali

  • art. 181 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Norma richiamata per il profilo paesaggistico/ambientale delle opere; conflitto con i vincoli paesaggistici giustifica ratio di maggiore tutela e sanzione penale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che, nelle ipotesi urbanistico-paesaggistiche, la misura dell'intervento è solo uno dei parametri e che fattori quali precedenti abusi, rilevanza urbanistica, impossibilità di sanatoria e violazione di vincoli possono escludere l'applicazione della tenuità

  • art. 159 cod. proc. pen., n. 3

    "In caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen."

    La sospensione della prescrizione disposta per i rinvii finalizzati alla sanatoria opera per l'intera durata del rinvio (oltre il termine per il silenzio-assenso), non limitata a 60 giorni: il termine di sospensione copre quindi tutto il periodo del rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In aree soggette a vincoli paesaggistici, anche difformità parziali possono essere trattate come variazioni essenziali: non è sufficiente dimostrare che la modifica è 'lieve' tecnicamente se ricade in zona vincolata
  • Il parere o la valutazione tecnica dell'ufficio comunale o della Soprintendenza sul carattere paesaggistico non vincola il giudice penale: la configurazione del reato compete al giudice, valutando complessivamente gli elementi di fatto
  • Per l'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità) nelle fattispecie edilizie/paesaggistiche rilevano, oltre alla dimensione materiale dell'intervento, fattori quali precedenti abusi, la possibilità di sanatoria, il rispetto di vincoli, il grado di difformità e l'impatto urbanistico: la mera esiguità volumetrica non garantisce automaticamente la tenuità
  • La data di "ultimazione" dei lavori ai fini della decorrenza della prescrizione coincide con la conclusione delle opere (rifiniture interne/esterne), non con l'effettivo uso o attivazione delle utenze; la presenza di persone o utenze attive non prova l'ultimazione
  • I rinvii disposti per consentire la procedura di sanatoria interrompono/sospendono il corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio oltre i termini del silenzio-assenso previsti dalla normativa edilizia, salvo diversa pronuncia
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: motivi generici o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità e conseguenti sanzioni (es. Cassa delle ammende e spese)

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