Sentenza del 29/04/2016 n. 8562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo che le nuove tariffe d'estimo e rendite catastali determinate a seguito del ricorso tardivo del Comune alle Commissioni Censuarie, e recepite dal D.M. n. 159 del 2002, non potessero applicarsi retroattivamente ai fini ICI per gli anni 1993-1999. Secondo il Comune, il rinvio previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 49, comma 13, al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, avrebbe avuto natura esclusivamente procedurale, consentendo il ricorso tardivo, senza estendere la regola della retroattività. La contribuente sosteneva invece di avere diritto al rimborso dell'ICI pagata sulla base delle precedenti rendite, divenute più elevate rispetto a quelle successivamente rideterminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune e confermato il diritto della contribuente al rimborso ICI relativo agli anni 1993-1999. Ha stabilito che la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6, norma di interpretazione autentica, si applica anche alle variazioni di rendita conseguenti ai ricorsi tardivi dei Comuni previsti dalla L. n. 449 del 1997, art. 49, comma 13. Il rinvio al D.L. n. 16 del 1993 comprende quindi anche la disciplina sostanziale che consente l'applicazione retroattiva delle rendite più favorevoli e il conseguente rimborso dell'imposta pagata in eccesso. Il D.M. n. 159 del 2002 ha avuto funzione meramente ricognitiva dei nuovi estimi, applicabili fin dall'origine. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Norma richiamata nel ricorso del Comune in materia di determinazione della base imponibile ICI, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, commi 1 e seguenti, convertito dalla L. n. 75 del 1993
Applicazione delle nuove più favorevoli rendite dal 1 gennaio 1992
La disposizione consente l'applicazione retroattiva delle nuove rendite catastali più favorevoli ai fini delle imposte interessate, con conseguente possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta pagata in misura maggiore.
L. n. 449 del 1997, art. 49, comma 13
Ha consentito ai Comuni che non avessero presentato tempestivamente ricorso di impugnare tardivamente le tariffe d'estimo e le rendite catastali. Il rinvio al D.L. n. 16 del 1993 è stato ritenuto comprensivo non solo delle regole procedurali, ma anche della disciplina sostanziale sulla retroattività e sui rimborsi.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 6
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito che anche l'ICI rientra tra le imposte dirette alle quali si applica la regola delle nuove rendite catastali più favorevoli con effetto retroattivo.
L. n. 448 del 2001, art. 9, comma 11
Ha previsto l'attuazione mediante decreto ministeriale delle decisioni delle Commissioni Censuarie relative alla rideterminazione delle tariffe e delle rendite.
D.M. 6 giugno 2002, n. 159
Il decreto ha avuto una funzione meramente ricognitiva dei nuovi estimi e non costitutiva; pertanto le rendite rideterminate sono applicabili retroattivamente, fin dall'origine, secondo la disciplina richiamata.
Art. 11 delle preleggi
Il Comune ne lamentava la violazione sostenendo l'irretroattività delle nuove rendite. La censura è stata respinta perché la retroattività derivava dalla disciplina specifica e dalla norma di interpretazione autentica.
Massime di principio
- Quando una norma successiva ha natura di interpretazione autentica, essa può chiarire retroattivamente l'ambito applicativo di una disciplina precedente, anche con riferimento a tributi e periodi d'imposta già definiti, nei limiti stabiliti dalla legge.
- Se una legge consente un ricorso tardivo e richiama integralmente una disciplina precedente, il rinvio può comprendere anche gli effetti sostanziali collegati all'accoglimento del ricorso, non soltanto le regole procedurali.
- Le nuove rendite catastali più favorevoli, quando derivano dalla rettifica di precedenti estimi illegittimi o errati e la legge ne prevede l'applicazione retroattiva, possono fondare il diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccesso per le annualità interessate.
- Un decreto ministeriale che si limita a recepire o rendere operative decisioni delle Commissioni Censuarie può avere natura ricognitiva e non costitutiva; in tal caso l'efficacia della nuova rendita decorre secondo la legge sostanziale presupposta e non necessariamente dalla data del decreto.
- In situazioni analoghe occorre verificare congiuntamente la legge che disciplina la variazione catastale, la presenza di eventuali norme di interpretazione autentica, la natura del decreto attuativo e i termini applicabili alla richiesta di rimborso.
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