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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 2484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Controllo della dichiarazione - Versamento delle imposte tardivo - Comunicazione di irregolarità - Obbligo di invio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non richiede l'invio della comunicazione di irregolarità né l'instaurazione del contraddittorio quando la pretesa deriva esclusivamente da un'imposta dichiarata e dovuta, ma versata tardivamente. Il contraddittorio preventivo è invece necessario quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente pretesa tributaria, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente il contraddittorio e inviare una comunicazione di irregolarità prima di procedere, in relazione a un versamento d'imposta effettuato tardivamente.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Quando l'irregolarità consiste soltanto nel tardivo versamento di un importo già dichiarato e dovuto, non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità o di instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo quando l'Amministrazione si limita a verificare un'imposta già dichiarata e dovuta, ma non versata tempestivamente.
  • La comunicazione di irregolarità non è sempre obbligatoria: diventa necessaria soprattutto quando il controllo comporta valutazioni o incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione.
  • Il mero ritardo nel pagamento, se l'importo era già stato dichiarato dal contribuente, normalmente non richiede un previo contraddittorio.
  • La necessità del contraddittorio va valutata in concreto: sussiste quando la pretesa non deriva da una semplice verifica aritmetica o automatizzata, ma da una possibile diversa interpretazione o ricostruzione dei dati dichiarati.

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