Sentenza del 29/04/2016 n. 2499 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ritenute IRPEF - Istanza di rimborso - Preclusione Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine per presentare l'istanza di rimborso dovesse decorrere dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva accertato il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, invocando i principi dell'overruling. Secondo tale impostazione, solo da quel momento il contribuente avrebbe avuto piena conoscenza dell'illegittimità del prelievo. La questione riguardava quindi la decorrenza del termine decadenziale per il rimborso di ritenute IRPEF effettuate in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto europeo.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. I principi sull'overruling non possono derogare ai termini decadenziali stabiliti dalla legge, poiché prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante in materia tributaria. La domanda di rimborso tardiva è pertanto preclusa.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per la richiesta di rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento o dalla ritenuta, secondo quanto previsto dalla disposizione.
La norma individua un termine decadenziale oggettivo per l'istanza di rimborso. Tale termine non viene differito alla data della successiva pronuncia della Corte di giustizia che accerti il contrasto della norma nazionale con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Quando un tributo è stato pagato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiedere il rimborso decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla pronuncia europea.
- L'accertamento successivo dell'illegittimità della norma non riapre automaticamente i termini decadenziali già scaduti.
- Il principio dell'overruling non può essere utilizzato per prorogare indefinitamente i termini tributari, perché prevale l'esigenza di stabilità e certezza dei rapporti fiscali.
- È essenziale verificare tempestivamente i termini previsti dalla disciplina del rimborso, anche quando sussistano dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo.
- La soluzione può cambiare solo se una specifica disposizione normativa o un diverso principio sovranazionale impone espressamente la riapertura dei termini o garantisce un rimedio effettivo entro un termine decorrente dalla pronuncia europea.
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