Sentenza del 29/04/2016 n. 2498 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Imposta sul valore aggiunto IVA - Obbligazione solidale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta, poiché non è stata fornita una prova documentale idonea a superare la presunzione e la responsabilità solidale prevista dalla norma. In assenza di tale prova, il mancato pagamento dell’IVA da parte di uno dei coobbligati vincola l’altro all’assolvimento dell’imposta. La decisione si pone in linea con il principio richiamato da Cass. n. 1427/2005.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione della responsabilità solidale prevista dall’art. 60-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972, sostenendo che il prezzo dei beni fosse inferiore per ragioni diverse dall’intento di evadere o dal mancato pagamento dell’IVA. La norma richiede però una dimostrazione documentale concreta: il prezzo ridotto deve dipendere da eventi o situazioni oggettivamente verificabili oppure da specifiche disposizioni di legge e, in ogni caso, non deve essere collegato al mancato versamento dell’imposta.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 60-bis, comma 3
L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il pagamento dell'imposta.
Il coobbligato può sottrarsi alla responsabilità solidale solo fornendo una prova documentale concreta e verificabile delle ragioni oggettive del prezzo inferiore, dimostrando anche che tale prezzo non è collegato al mancato pagamento dell’IVA.
Massime di principio
- In materia di responsabilità solidale IVA, non è sufficiente allegare genericamente che il prezzo fosse ridotto per ragioni commerciali: occorre una prova documentale specifica.
- La prova liberatoria deve riferirsi a eventi o situazioni oggettivamente verificabili, oppure a una disposizione normativa che giustifichi il prezzo inferiore.
- Quando uno dei coobbligati non versa l’IVA, l’altro può essere chiamato a pagarla, salvo che dimostri documentalmente di non essere coinvolto nel meccanismo di mancato pagamento.
- La responsabilità solidale può essere superata solo con elementi anteriori o contestuali all’operazione, concreti e idonei a escludere il collegamento tra prezzo ridotto ed evasione dell’imposta.
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