Sentenza n. 8152/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 25 febbraio 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sul superamento del termine legale per la conclusione del procedimento: l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, prevede che il provvedimento di riconoscimento sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero, poiché il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, e verificando l’equipollenza del titolo. Ove necessario, dovranno essere disposte misure compensative opportune e proporzionate. Il TAR ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’obbligo di valutazione comparativa delle qualifiche e delle esperienze professionali maturate negli Stati membri. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, il quale dovrà provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, gli interventi sostitutivi previsti.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, mantenendo il termine procedimentale applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Impone la valutazione delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’eventuale imposizione di misure compensative opportune e proporzionate quando sussistano differenze rilevanti tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, indicato nel provvedimento come Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea è decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità della materia e l’elevato numero di istanze giustifichino un termine più ampio; può inoltre nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve considerare l’intero insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, tenendo conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante.
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