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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3745/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Napoli che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90: Prestieri contestava la nullità del giudizio per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza (art. 23 D.L. n.149/2020), la errata applicazione dell'art. 63, comma 5, cod.pen. nel calcolo delle circostanze attenuanti ad effetto speciale (in particolare l'art. 74, comma 7, D.P.R. 309/90) e la carenza di motivazione nella determinazione della pena; Pica lamentava di non avere ricevuto le conclusioni del Procuratore generale e di non essere stato reintegrato nei termini per depositare le proprie, per cui si sarebbe violato il contraddittorio (art. 23 D.L. 149/2020), nonché la stessa censura sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 63, comma 5, cod.pen.

La decisione

Per Prestieri: il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che Prestieri avesse comunque depositato le proprie conclusioni nonostante la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, sanando la presunta nullità; ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 63, comma 5, cod.pen., chiarendo che il giudice deve prendere a base la circostanza attenuante che prevede la diminuzione maggiore ma resta libero di determinare l'entità concreta della riduzione entro i limiti stabiliti dalla norma; la motivazione della pena è stata ritenuta sufficiente. Prestieri è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Pica: il ricorso è stato accolto; la Corte ha constatato che Pica non aveva depositato le proprie conclusioni né ricevuto comunicazione utile del rinvio (tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale) e ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Norme richiamate

  • D.L. n. 149 del 9.11.2020, art. 23

    La tardiva comunicazione delle conclusioni della parte pubblica viola le regole del contraddittorio; tuttavia, se l'imputato ha comunque potuto depositare le proprie conclusioni nel termine previsto, la nullità è sanata. Se invece l'imputato non ha potuto presentare le proprie conclusioni e non è stato reintegrato nei termini, la violazione comporta l'annullamento con rinvio.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74, comma 7

    diminuzione della pena "dalla metá a due terzi"

    È una circostanza attenuante ad effetto speciale che prevede una riduzione della pena compresa tra la metà e i due terzi; quando concorre con altre attenuanti ad effetto speciale va presa come base quella che prevede la diminuzione maggiore, ma l'entità concreta della riduzione rimane rimessa al libero convincimento del giudice entro i limiti normativi.

  • codice penale, art. 63, comma 5

    In caso di concorso di più circostanze attenuanti ad effetto speciale si applica la pena meno grave tra quelle previste, ma il giudice può diminuirla: il calcolo prende a base la circostanza con la riduzione maggiore, e poi il giudice valuta la misura concreta della riduzione.

  • Legge 203/1991, art. 8

    diminuzione "da un terzo alla metá"

    Indica una diversa misura di diminuzione per altra circostanza attenuante ad effetto speciale; nel concorso tra questa e l'art. 74, comma 7, DPR 309/90, la prima riduzione da considerare è quella più favorevole (art. 74), salvo la valutazione discrezionale del giudice sulla misura concreta.

  • codice di procedura penale, art. 183, comma 1, lett. b)

    La comunicazione delle conclusioni della parte pubblica è funzionale alla facoltà dell'imputato di depositare le proprie conclusioni; se l'imputato esercita tale facoltà il diritto di difesa è stato comunque rispettato.

  • codice penale, art. 125, comma 3

    La motivazione è considerata adeguata anche se espressa con formule come "pena congrua" quando la determinazione della pena non si discosti in modo eccessivo dai minimi edittali e risultino indicati elementi circa la gravità del reato e la personalità del reo.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri)

    Richiamata per affermare che il requisito motivazionale sul quantum può essere soddisfatto anche con formule sintetiche quando la pena rimane nei limiti ragionevoli rispetto ai minimi edittali e sono indicati elementi valutativi.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità: se l'imputato ha potuto depositare le proprie conclusioni il diritto di difesa è soddisfatto e la nullità è sanata.
  • Se l'imputato non ha potuto depositare le proprie conclusioni a causa della tardiva comunicazione e non è stato reintegrato nei termini, si configura una violazione del contraddittorio che può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In presenza di più circostanze attenuanti ad effetto speciale il giudice deve prendere a base del calcolo quella che comporta la diminuzione maggiore, ma non è vincolato a applicare il valore massimo della riduzione previsto dalla norma: la misura concreta resta affidata al libero convincimento del giudice entro i limiti normativi.
  • La motivazione della determinazione della pena può essere ritenuta sufficiente anche se sintetica (es. "pena congrua") quando la pena finale non si discosta in modo eccessivo dai minimi edittali e risultano riferimenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
  • In procedimenti con più appellanti è possibile esito differenziato: il vizio procedurale può riguardare uno degli imputati e non gli altri, con annullamento parziale della sentenza nei confronti di singoli ricorrenti.

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