Cassazione Penale, Sentenza n. 27425/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per presunta inosservanza degli adempimenti dell'art.157, comma 8, c.p.p., con mancata prova delle notifiche e dell'attività dell'ufficiale giudiziario sulle ricerche previste dal comma 7; 2) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità: i giudici di merito avrebbero tratto la responsabilità da elementi indiziari insufficienti (temporalità dell'accesso in ospedale, mancata identificazione dei soccorritori/testimoni, inesistenza di una dichiarazione del Durante che riconducesse le lesioni al sinistro, ritardo nella denuncia da parte della vittima D'Amore); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la ritenuta sussistenza della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico poiché dagli atti risultano la relata con due tentativi infruttuosi di notifica (05/11/2015 e 06/11/2015) e l'avviso di ricevimento della raccomandata per deposito nella casa comunale; la censura sulle ricerche domiciliari è stata ritenuta generica e non documentata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità: i giudici di merito hanno fondato la condanna su un solido nesso logico (i due Durante, unici soggetti giunti dall'area del sinistro con plurime lesioni compatibili, e la vicinanza temporale) e l'assenza di spiegazioni alternative non costituisce inversione dell'onere della prova; il dubbio ragionevole deve essere fondato su ipotesi ancorate alle risultanze processuali. Il terzo motivo è stato giudicato generico: il ricorrente non ha individuato quali circostanze attenuanti sarebbero state trascurate né ha specificato profili concreti tali da escludere la recidiva, adeguatamente motivata dai giudici di merito. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
codice penale, artt. 624 e 625, primo comma, n.7
Restano le norme di riferimento per il reato contestato (furto aggravato per sottrazione di veicolo). La sentenza di merito e la cassazione valutano la sussistenza del reato sulla base delle risultanze fattuali.
codice di procedura penale, art. 157, commi 7 e 8
La Cassazione ha ritenuto che le formalità di notifica risultino adempiute: presenza della relata con indicazione dei due tentativi infruttuosi e avviso di ricevimento della raccomandata per deposito nella casa comunale; la censura per omissione di ulteriori ricerche domiciliari è aspecifica se non indicano luoghi alternativi conoscibili.
codice di procedura penale, art. 171
Richiamato per evidenziare che il legislatore elenca tassativamente le cause di nullità delle notificazioni e che le censurate omissioni non rientrano tra esse se non adeguatamente provate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ricorda che il vizio di motivazione non è denunciabile come tale quando la censura concerne questioni di diritto; occorre dedurre la violazione di legge concreta e non una mera critica motivazionale.
codice di procedura penale, art. 530, primo comma
Il dubbio ragionevole per l'assoluzione deve essere fondato su ricostruzioni ancorate e plausibili rispetto alle risultanze processuali, non su mere congetture.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nella motivazione riguardo all'inammissibilità di motivi che non mostrano correlazione tra le critiche e le argomentazioni del giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibile versamento di somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento pari a euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le censure sulla regolarità delle notifiche devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare luoghi alternativi e produrre elementi che dimostrino l'effettiva conoscibilità di tali luoghi; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le contestazioni sulla motivazione delle sentenze di merito devono essere formulate in termini tali da dimostrare una violazione di legge concreta; non è sufficiente riproporre le stesse critiche già valorizzate e respinte in sede di merito senza specificare punti di diritto violati.
- La prova fondata su elementi indiziari e sulla congruenza logica delle risultanze (es. temporalità, presenza di persone con lesioni compatibili e assenza di spiegazioni alternative) può essere sufficiente per la condanna se il dubbio non è ancorato a elementi concreti e verificabili.
- L'assenza di una dichiarazione dell'imputato che confermi una certa dinamica non impedisce che il giudice ritenga provata la responsabilità se esistono riscontri documentali e logici; tuttavia il giudizio deve sempre essere ancorato alle risultanze probatorie.
- Le eccezioni riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti o la recidiva devono indicare con precisione quali fatti o elementi sarebbero dovuti essere valutati diversamente; le mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- Quando si invoca il "dubbio ragionevole" ai fini dell'assoluzione occorre proporre una ricostruzione alternativa plausibile e supportabile dalle prove processuali, non soltanto ipotesi congetturali.
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