Risoluzione n. 63 del 16/05/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che, per le associazioni di nuova costituzione con esercizio coincidente con l’anno solare, il limite di 250.000 euro per l’opzione al regime agevolato della legge n. 398/1991 va ridotto proporzionalmente se il primo periodo d’imposta è inferiore all’anno. Viene confermata l’attualità dei chiarimenti precedenti e del criterio del computo a giorni.
Esercizio sociale inferiore all'anno e limite proventi per il regime agevolato ex legge n. 398/1991
Esercizio sociale inferiore all’anno e limite dei proventi per la legge n. 398/1991
La Risoluzione affronta il quesito relativo all’applicazione del regime tributario agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, con particolare riferimento alle associazioni di nuova costituzione che abbiano periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il tema centrale è stabilire se, nel primo esercizio inferiore all’anno, il limite massimo dei proventi di 250.000 euro debba essere assunto integralmente oppure ridotto in proporzione alla durata effettiva del periodo d’imposta.
Quesito interpretativo
La società istante chiede se, per le associazioni costituite nel corso dell’anno e con esercizio coincidente con l’anno solare, il limite di 250.000 euro previsto per l’accesso al regime agevolato debba essere:
- considerato per intero anche nel primo periodo d’imposta;
- oppure proporzionalmente ridotto in relazione alla minore durata del primo esercizio.
Viene inoltre chiesto se il criterio proporzionale indicato nell’allegato E del decreto 18 maggio 1995 possa ritenersi ancora valido, alla luce delle modifiche normative sopravvenute e del decreto 11 dicembre 1997 richiamato nel testo.
Quadro normativo richiamato
La Risoluzione ricostruisce il contesto normativo del regime agevolato:
- l’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede l’accesso al regime per le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali non superiori a lire 360 milioni;
- l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, estende il medesimo regime alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco;
- l’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha elevato a 250.000 euro il limite massimo dei proventi rilevante ai fini dell’opzione.
Persistenza della disciplina e dei chiarimenti precedenti
La Risoluzione osserva che né l’articolo 90 della legge n. 289/2002 né l’articolo 25 della legge n. 133/1999 hanno modificato le modalità di determinazione del limite o il periodo di riferimento. Per questo motivo, restano attuali i chiarimenti già forniti con le circolari:
- n. 1 dell’11 febbraio 1992;
- n. 43/E dell’8 marzo 2000;
- n. 21/E del 22 aprile 2003.
Si evidenzia inoltre che la normativa successiva al decreto 18 maggio 1995 e il decreto 11 febbraio 1997 richiamato dalla SIAE non contengono disposizioni idonee a incidere sulle modalità di determinazione del limite massimo dei proventi ai fini dell’applicabilità della legge n. 398/1991.
Criteri applicativi per l’opzione
La Risoluzione riepiloga i criteri da seguire per l’opzione al regime agevolato:
- soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;
- soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- soggetti di nuova costituzione: possono optare se ritengono di conseguire nel medesimo periodo d’imposta proventi di natura commerciale non superiori a 250.000 euro.
Criterio proporzionale per il primo esercizio
Per le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la Risoluzione ritiene ancora applicabile il criterio proporzionale richiamato dall’allegato E, punto 1, del decreto 18 maggio 1995. In particolare:
- se il primo periodo di gestione risulta inferiore all’anno solare, il limite va determinato in via stimata rapportandolo al periodo computato a giorni;
- il limite massimo di 250.000 euro va quindi riproporzionato in base ai giorni intercorrenti tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio;
- l’indicazione del decreto del 18 maggio 1995 continua a valere nella parte in cui chiarisce i presupposti applicativi del regime, nei limiti in cui non sia stata superata da successive modifiche normative.
Conclusione dell’Amministrazione
La conclusione è che le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono applicare il criterio proporzionale per il primo esercizio inferiore all’anno. Pertanto, ai fini della fruizione delle disposizioni della legge n. 398/1991, il limite di 250.000 euro deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la chiusura dell’esercizio, computato a giorni.
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