Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 64 del 16/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 64 del 16/05/2006 chiarisce che, ai fini IRAP, sono deducibili le spese relative a tutti i lavoratori disabili presenti in organico, anche se uno ha acquisito lo status di disabile durante il rapporto di lavoro. La deduzione decorre dalla data in cui il lavoratore è riconosciuto disabile dagli organi competenti, non da quella di ricezione della certificazione da parte del datore di lavoro.

Deducibilità IRAP delle spese per lavoratori disabili

Deducibilità IRAP delle spese per lavoratori disabili

La Risoluzione affronta un interpello sull’applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con riferimento alla deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese relative ai lavoratori disabili. Il chiarimento riguarda sia l’ambito soggettivo della deduzione sia il momento da cui essa opera in caso di disabilità sopravvenuta durante il rapporto di lavoro.

Quesito posto dall’ente istante

L’IPAB ALFA, tenuta per obbligo di legge ad avere alle dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rappresenta di avere in organico due soggetti disabili. Uno di essi è divenuto disabile, ai sensi dell’art. 4 della stessa legge n. 68 del 1999, nel corso del rapporto di lavoro, con riduzione della capacità lavorativa pari al 90 per cento. L’ente chiede:

  • se sia corretto dedurre dalla base imponibile IRAP le retribuzioni corrisposte ad entrambi i disabili;
  • se, per stabilire da quando spetti la deduzione, rilevi la data di certificazione dell’inabilità da parte delle autorità competenti oppure la data di ricezione della certificazione da parte del datore di lavoro.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che:

  • le retribuzioni corrisposte a entrambi i lavoratori disabili vadano escluse dalla base imponibile IRAP;
  • per il secondo dipendente, la deduzione decorra dal momento in cui l’inabilità è stata certificata dall’organo competente, senza considerare la data di arrivo della documentazione al datore di lavoro.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la legge 12 marzo 1999, n. 68, evidenziando che essa è finalizzata a promuovere l’integrazione sociale dei disabili, a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e a garantire la conservazione del posto di lavoro in caso di inabilità insorta durante il rapporto. Viene inoltre richiamato l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui nella determinazione della base imponibile IRAP sono ammessi in deduzione, tra l’altro, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti e ai disabili.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la previsione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 consente la deduzione delle spese relative ai lavoratori disabili senza collegare il beneficio esclusivamente ai soggetti che concorrono alla quota di riserva obbligatoria prevista dall’art. 3 della legge n. 68 del 1999. L’Agenzia precisa inoltre che la norma non distingue tra:

  • inserimento di nuovi disabili nel mercato del lavoro;
  • conservazione del posto di lavoro quando l’inabilità sopravviene durante l’attività lavorativa.

La ratio della disposizione è individuata nella riduzione del costo del lavoro e nella conseguente facilitazione sia dell’assunzione sia della permanenza nel lavoro dei soggetti disabili.

Decisione sulla deducibilità delle spese

L’Agenzia conclude che l’IPAB può dedurre dalla base imponibile IRAP le spese relative ad entrambi i disabili presenti in organico, anche se l’inabilità del secondo lavoratore è stata riconosciuta in costanza di rapporto di lavoro. Viene inoltre chiarito che non è rilevante, ai fini della norma fiscale, il fatto che la quota di riserva obbligatoria sia soddisfatta con l’inserimento di un solo disabile, poiché la deduzione non è limitata ai disabili assunti entro la quota di riserva, ma si estende a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di legge e riconosciuti disabili dagli organi competenti.

Decorrenza della deduzione in caso di sopravvenuta inabilità

Per il caso di disabilità acquisita durante il rapporto di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP decorre dal momento in cui il lavoratore acquista lo status di disabile, come definito dall’art. 1 della legge n. 68 del 1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti. Non rileva, quindi, la data in cui la certificazione perviene materialmente al datore di lavoro.

Conclusione

La Risoluzione conferma un’interpretazione ampia della deduzione IRAP per i lavoratori disabili, estendendola anche ai casi di disabilità sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro e ancorandone la decorrenza al riconoscimento formale dello status di disabile da parte delle autorità competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.