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Risoluzione

Risoluzione n. 62 del 16/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nella procedura di espropriazione immobiliare, il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. deve emettere fattura in nome e per conto del debitore esecutato e versare l’IVA incassata all’Amministrazione finanziaria, in linea con quanto già affermato per il custode giudiziario. Il momento impositivo coincide con il pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario.

Obblighi IVA del professionista delegato nelle vendite immobiliari forzate

Obblighi IVA del professionista delegato nelle vendite immobiliari forzate

La risoluzione affronta il tema degli adempimenti IVA connessi alla vendita di immobili nell’ambito dell’espropriazione forzata. In particolare, chiarisce quale soggetto debba emettere la fattura e versare l’IVA quando il trasferimento dell’immobile avviene senza fatturazione da parte del debitore esecutato e l’aggiudicatario non è soggetto passivo IVA.

Quesito posto all’Agenzia

ALFA chiede chiarimenti sugli obblighi IVA del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., nei casi in cui:

  • il debitore esecutato non emetta fattura relativa al trasferimento dell’immobile;
  • l’aggiudicatario non sia soggetto passivo IVA.

Richiamo al precedente della risoluzione n. 158/E del 2005

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 158/E dell’11 novembre 2005, relativa agli adempimenti tributari del custode giudiziario sui canoni di locazione di un immobile pignorato. In quel precedente è stato affermato che:

  • il debitore esecutato conserva la soggettività passiva IVA e resta obbligato a liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo;
  • il custode giudiziario deve emettere la fattura in nome e per conto del contribuente, poiché tale adempimento è funzionale alla riscossione dei canoni;
  • se il custode non può trasmettere la fattura e l’IVA all’esecutato, ad esempio perché irreperibile, deve versare direttamente il tributo all’Amministrazione finanziaria.

Inquadramento della posizione del debitore esecutato

La risoluzione osserva che, pur restando la titolarità del bene in capo al debitore esecutato, questa non si traduce in una piena disponibilità del bene, in quanto manca il potere dispositivo. Da ciò deriva che anche la soggettività passiva IVA del debitore, nella procedura espropriativa, risulta in parte limitata quanto agli adempimenti concreti, soprattutto con riferimento a:

  • fatturazione;
  • versamento del tributo.

L’espropriazione immobiliare viene qualificata come un momento patologico della circolazione del bene immobile; per esigenze di tutela dell’erario, gli obblighi di fatturazione e versamento devono quindi essere accentrati nella procedura stessa e non in capo al debitore esecutato.

Applicazione al professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.

L’Agenzia ritiene che non vi siano elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario. Anche il professionista delegato e il custode, infatti:

  • operano nell’ambito della medesima procedura di espropriazione immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c.;
  • intervengono in fasi diverse della procedura, rispettivamente pignoramento e vendita;
  • agiscono entrambi su ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Ne consegue che il professionista delegato è considerato obbligato:

  • a emettere fattura in nome e per conto del contribuente;
  • a versare all’Amministrazione finanziaria l’IVA incassata.

Compiti del professionista delegato nella vendita

La risoluzione sottolinea inoltre che il professionista delegato, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., è tenuto a:

  • vigilare sul versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario;
  • eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Momento impositivo IVA

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, per le cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad atto della pubblica autorità il momento impositivo si determina al pagamento del corrispettivo. Nel caso esaminato, ciò avviene quando il prezzo viene pagato ai sensi degli artt. 585 e 590, terzo comma, c.p.c.

Conclusione

La risoluzione conclude che, nella vendita immobiliare forzata ex art. 591-bis c.p.c., il professionista delegato deve sostituirsi al debitore esecutato per gli adempimenti IVA connessi alla cessione, emettendo la fattura e versando l’imposta all’erario nel momento in cui l’aggiudicatario paga il prezzo.

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