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Risoluzione

Risoluzione n. 65 del 16/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di una quota di S.r.l. posseduta in parte in piena proprietà e in parte in nuda proprietà, la partecipazione va considerata "qualificata" se, sommando le quote secondo i criteri fiscali richiamati, si supera il limite del TUIR. Di conseguenza, i dividendi concorrono al reddito imponibile IRPEF nella misura del 40% e non si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% prevista per le partecipazioni non qualificate.

Interpello sul trattamento fiscale dei dividendi e qualificazione della partecipazione

Interpello sulla qualificazione della partecipazione ai fini del trattamento dei dividendi

La risoluzione affronta il trattamento tributario dei dividendi percepiti da una persona fisica non imprenditore che detiene quote di una società a responsabilità limitata sia in piena proprietà sia in nuda proprietà. Il quesito riguarda la corretta qualificazione della partecipazione, ossia se debba essere considerata "qualificata" o "non qualificata" ai fini dell’imposizione sui dividendi.

Quesito prospettato dal contribuente

L’istante dichiara di possedere:

  • il 15% della società in piena proprietà;
  • il 20% della società in nuda proprietà.

Il contribuente chiede se, per i dividendi percepiti, la sua partecipazione debba essere trattata come qualificata o non qualificata.

Soluzioni interpretative prospettate dall’istante

Il contribuente prospetta due letture alternative:

  • una prima soluzione che assimila la distribuzione dei dividendi alla cessione delle quote e considera la situazione soggettiva del singolo socio, valorizzando il 20% di nuda proprietà come corrispondente, nei conteggi indicati, a una partecipazione del 12,5% per il nudo proprietario e del 7,5% per l’usufruttuario; in tale ipotesi l’interpellante ritiene che la partecipazione sia qualificata e che debba dichiarare il 40% del dividendo percepito;
  • una seconda soluzione che considera le percentuali in base alle quali gli utili sono distribuiti, attribuendo il diritto ai dividendi all’usufruttuario; in tal caso il nudo proprietario avrebbe una partecipazione non qualificata pari al 15% e la società dovrebbe applicare la ritenuta del 12,5% ex articolo 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

L’istante ritiene corretta la seconda soluzione.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 47, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che include nella base imponibile IRPEF il 40% degli utili da partecipazione percepiti dal socio persona fisica non imprenditore;
  • l’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, che esclude l’obbligo di includere tali utili nell’imponibile IRPEF quando siano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • l’articolo 67, comma 1, del TUIR, che definisce le partecipazioni non qualificate in base a soglie percentuali di diritti di voto o di capitale/patrimonio;
  • l’articolo 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50% sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate;
  • l’articolo 2352 del codice civile, secondo cui, in caso di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta all’usufruttuario salvo patto contrario;
  • la circolare 26 giugno 1998, n. 165/E, sui criteri di calcolo della percentuale di capitale rappresentata da usufrutto o nuda proprietà;
  • gli articoli 46 e 48 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, per la determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura della partecipazione

L’Agenzia osserva che, per stabilire se una partecipazione sia qualificata o meno, occorre fare riferimento ai limiti dell’articolo 67 del TUIR. In base a tale disposizione, una partecipazione è non qualificata quando non supera i limiti percentuali previsti per diritti di voto o per capitale/patrimonio.

Con riferimento ai diritti di voto, la risoluzione rileva che, in caso di usufrutto, il voto spetta all’usufruttuario salvo diversa convenzione. Pertanto, in assenza di pattuizione contraria, la quota del 15% detenuta dall’interpellante in piena proprietà resta sotto la soglia rilevante per la qualificazione.

Quanto alla percentuale di capitale o patrimonio, l’Agenzia richiama il criterio di calcolo indicato dalla circolare n. 165/E del 1998: nel caso di usufrutto o nuda proprietà, la percentuale va determinata moltiplicando il valore nominale della partecipazione per il rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà e quello della piena proprietà.

Conclusione sul caso concreto

Applicando tali criteri al caso in esame, l’interpellante, titolare del 20% in nuda proprietà, risulta titolare di una partecipazione al capitale sociale pari al 12,50% secondo i conteggi indicati dallo stesso contribuente. Sommando tale quota al 15% detenuto in piena proprietà, si supera il limite percentuale previsto dall’articolo 67 del TUIR per la qualificazione della partecipazione.

Ne consegue che la partecipazione deve essere considerata qualificata e che i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare.

Effetti fiscali sui dividendi

La conseguenza pratica individuata dalla risoluzione è che:

  • non si applica il regime della partecipazione non qualificata con ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%;
  • i dividendi percepiti dal soggetto interpellante devono essere inclusi nel reddito complessivo nella misura del 40%.

Rilievo procedurale finale

La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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