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Risoluzione

Risoluzione n. 60 del 16/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che il numero di partita IVA va indicato nella home page di qualsiasi sito web riferito all’attività esercitata, anche se usato solo per fini pubblicitari e non per commercio elettronico. L’obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 35 del DPR 633/1972 si distingue dall’indicazione del sito web nella dichiarazione di inizio attività, riservata ai soggetti che svolgono e-commerce ai sensi del comma 2, lett. e).

Indicazione della partita IVA nel sito web

Indicazione della partita IVA nel sito web ai sensi dell’art. 35 DPR 633/1972

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate affronta il rapporto tra l’obbligo di indicare il numero di partita IVA nel sito web e l’adempimento relativo alla dichiarazione di inizio attività per il commercio elettronico. Il chiarimento stabilisce che si tratta di obblighi diversi, con finalità diverse, e che l’indicazione della partita IVA sul sito riguarda tutti i soggetti passivi IVA che dispongono di un sito riferito alla propria attività.

Quesito interpretativo

La Federazione richiedente domandava se il numero di partita IVA attribuito dagli uffici dell’Agenzia dovesse essere inserito nella home page del sito web anche quando il sito fosse utilizzato esclusivamente per scopi propagandistici e pubblicitari, senza svolgimento di commercio elettronico.

Quadro normativo richiamato

La Risoluzione richiama l’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del DPR 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001.

In particolare vengono distinti:

  • il comma 1, che prevede che il numero di partita IVA attribuito al contribuente resti invariato fino alla cessazione dell’attività e che debba essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
  • il comma 2, lettera e), che impone, per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indicazione dell’indirizzo del sito web e dei dati identificativi dell’internet service provider nella dichiarazione di inizio attività.

Interpretazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, le due disposizioni hanno natura e finalità differenti:

  • il comma 1 disciplina un obbligo generale di indicazione della partita IVA;
  • il comma 2, lettera e), riguarda invece il contenuto della dichiarazione di inizio attività ed è limitato ai soli soggetti che svolgono commercio elettronico.

Di conseguenza, l’obbligo di indicare la partita IVA nel sito web:

  • si applica a tutti i soggetti passivi IVA;
  • opera a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività;
  • vale anche se il sito è utilizzato solo per finalità pubblicitarie o promozionali.

Chiarimento sul commercio elettronico

La Risoluzione precisa che l’indicazione del numero di partita IVA sul sito non è limitata agli operatori di commercio elettronico. Tale lettura sarebbe infatti incoerente con la formulazione del comma 1, che parla di sito web “eventuale”: se l’obbligo fosse circoscritto al solo e-commerce, il sito non sarebbe più “eventuale”, poiché sarebbe strutturalmente necessario per svolgere l’attività.

Conclusione operativa

Il documento conclude che, qualora un soggetto IVA disponga di un sito web relativo all’attività esercitata, anche se impiegato soltanto a fini pubblicitari, è tenuto a indicare nella home page il numero di partita IVA. L’obbligo deriva direttamente dall’articolo 35, comma 1, del DPR n. 633/1972 e non è subordinato allo svolgimento di commercio elettronico.

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