Risoluzione n. 66 del 16/05/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni auto per disabili spettano per ciascun soggetto portatore di handicap, anche se fiscalmente a carico dello stesso familiare: quindi il coniuge può fruire dei benefici per due autovetture acquistate nello stesso quadriennio, una per ciascun figlio disabile. Vengono inoltre riepilogate le condizioni, i limiti e la documentazione necessaria, inclusa l’autocertificazione sulla mancata fruizione di analoghe agevolazioni nel quadriennio precedente.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto di autovetture da parte di disabili fiscalmente a carico
Agevolazioni fiscali auto per disabili fiscalmente a carico
La risoluzione affronta il caso di un contribuente che chiede se il coniuge possa acquistare due autovetture con le agevolazioni fiscali previste per i disabili, avendo entrambi i figli invalidi al 100% e titolari di indennità di accompagnamento fiscalmente a carico. Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’art. 8 della legge n. 449/1997, del punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e delle altre disposizioni agevolative collegate.
Quesito posto dal contribuente
L’istante chiede in particolare:
- se le agevolazioni spettino al coniuge che ha fiscalmente a carico entrambi i figli disabili;
- se sia possibile acquistare due autovetture nel corso dello stesso quadriennio usufruendo delle agevolazioni per entrambe;
- quale sia il contenuto della certificazione da presentare per attestare che nel quadriennio precedente non è già stata fruita l’agevolazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che il beneficio spetti con riferimento al singolo disabile e non alla persona di famiglia che lo abbia fiscalmente a carico. Da ciò deduce che il coniuge possa usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di entrambe le vetture, una per ciascun figlio disabile.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama le principali misure agevolative previste per il settore auto in favore dei disabili o dei familiari che li hanno fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. In particolare precisa che:
- l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi necessari alla locomozione dei disabili;
- tale detrazione, introdotta dall’art. 8, comma 1, della legge n. 449/1997, spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nel limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, pari a 35 milioni di lire;
- l’art. 8, comma 4, della legge n. 449/1997 prevede l’esenzione permanente dall’imposta erariale di trascrizione, dall’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dall’imposta di registro per gli atti traslativi o dichiarativi aventi per oggetto i veicoli acquistati dai disabili;
- il punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 riconosce l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo e per le eventuali prestazioni di adattamento, senza limite di spesa;
- l’aliquota agevolata IVA si applica a un solo veicolo per quadriennio, con cilindrata non superiore a 2.000 cc se a benzina e 2.800 cc se diesel;
- l’art. 17, comma 1, lett. f-bis), del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche prevede anche l’esenzione permanente dal bollo auto, con rinvio ai veicoli individuati dal citato punto 31.
Chiarimento dell’Agenzia
L’Agenzia condivide la soluzione interpretativa proposta dal contribuente. Ribadisce che il diritto alle agevolazioni va riferito al singolo disabile, e non alla sola persona intestataria del veicolo o al familiare che sostiene la spesa. Ne consegue che, se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso soggetto, quest’ultimo può fruire, nello stesso quadriennio, dei benefici fiscali per ciascun portatore di handicap a carico, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Richiamo a precedente prassi
La risoluzione richiama anche la risoluzione n. 169 del 4 giugno 2002, nella quale era già stato chiarito che rileva la condizione oggettiva di disabilità del soggetto, indipendentemente dall’intestazione del veicolo al disabile oppure al familiare fiscalmente obbligato. In tale sede era stato affermato che l’agevolazione può spettare anche per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore di reddito cui risultano a carico due portatori di handicap.
Documentazione richiesta
Per quanto riguarda gli adempimenti documentali, la risoluzione precisa che:
- se il disabile possiede un reddito lordo non superiore a 2.840,51 euro, oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità occorre allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile e che risulterà intestatario del veicolo agevolato;
- in alternativa alla copia della dichiarazione dei redditi, può essere presentata un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 445/2000;
- ai fini IVA, deve essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che, nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura, non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.
Indicazioni operative finali
L’Agenzia segnala infine che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili facsimili della documentazione da utilizzare come modello di riferimento per la compilazione delle dichiarazioni richieste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 60 del 16/05/2006
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 61 del 16/05/2006
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 62 del 16/05/2006
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 63 del 16/05/2006
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 64 del 16/05/2006
- Risoluzione · 16 mag 2006Risoluzione n. 65 del 16/05/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →