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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Servizio Territoriale Brindisi della Regione Puglia, prot. n. 75548 del 12 febbraio 2026, recante autorizzazione al taglio e sostituzione di vegetazione alloctona in agro di Ostuni, contrada Gorgognolo Nuovo, foglio 35, particelle 368, 377, 430 e 439, nella parte in cui: -afferma che l’intera area oggetto di intervento “può per intero essere considerata bosco”, pur essendo il relativo vincolo individuato nel PPTR solo in parte delle particelle 404 e 439; - fa discendere da tale affermazione effetti conformativi ulteriori sul regime dell’area; -presuppone e anticipa il richiesto aggiornamento del PPTR; -dispone che l’autorizzazione è rilasciata “facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale sull’area oggetto d’intervento per la quale la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni da parte di altri Enti competenti prima dell’inizio dei lavori”, nella misura in cui tale clausola sia intesa o applicata come conseguenza della contestata estensione della qualificazione a bosco; -nonché di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque presupposto, connesso, consequenziale e comunque collegato, ivi compresa, ove occorra, la nota con cui è stato richiesto l’aggiornamento del PPTR.

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione regionale al taglio di complessi boscati e alla sostituzione di vegetazione alloctona, nella parte in cui qualifica come bosco l’intera area interessata e richiama il procedimento di aggiornamento del PPTR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in parte qua l’autorizzazione regionale, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, l’affermazione secondo cui l’intera area oggetto dell’intervento avrebbe caratteristiche di bosco, nonostante il vincolo paesaggistico del tipo bosco risultasse individuato dal PPTR soltanto in parte delle particelle 404 e 439. Ha inoltre censurato gli effetti conformativi ulteriori che sarebbero stati fatti discendere da tale qualificazione, l’anticipazione del futuro aggiornamento del PPTR e la clausola che faceva salvi gli ulteriori pareri e autorizzazioni ambientali, ove interpretata come conseguenza dell’estensione della qualificazione a bosco. Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia; il Comune di Ostuni non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il procedimento di rettifica del PPTR ex art. 104 delle NTA, avviato con nota del 16 dicembre 2025, risultava ancora pendente e che, allo stato, le particelle interessate non erano formalmente qualificate come bosco nel PPTR.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Ha escluso il periculum in mora, ritenendo il danno prospettato ipotetico, generico e non dimostrato. Ha inoltre osservato che l’attività autorizzata risultava ormai in corso di esecuzione, essendo stato effettuato oltre il 50% del taglio delle piante, circostanza incompatibile con l’utilità concreta della sospensione richiesta. Il Collegio ha dato atto che il vincolo paesaggistico relativo ai boschi risultava, secondo la documentazione disponibile, riferito solo a parte delle particelle 404 e 439 e che il procedimento di rettifica del PPTR non era ancora definito; tuttavia tale profilo è stato esaminato senza una decisione definitiva sulla legittimità dell’autorizzazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il TAR lo ha escluso perché il danno era ipotetico, generico e indimostrato e l’attività autorizzata era già stata eseguita in misura superiore al 50%.

  • art. 104 delle NTA del PPTR

    procedimento di rettifica

    Il procedimento di rettifica e aggiornamento del PPTR, ancora pendente, non aveva prodotto allo stato una formale qualificazione delle particelle interessate come boschi.

  • art. 4, comma 2, l.r. 1/2023

    caratteristiche descritte nell’art. 4 comma 2 della l.r. 1/2023

    La disposizione è richiamata nell’autorizzazione regionale quale base della valutazione secondo cui l’area avrebbe caratteristiche di bosco; l’ordinanza non definisce in via conclusiva la portata della norma.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione concreta e attuale del periculum in mora; la mera allegazione ipotetica, generica e indimostrata del danno non è sufficiente.
  • La tutela cautelare può essere negata quando l’attività oggetto del provvedimento impugnato sia già stata eseguita in misura significativa, poiché la sospensione non offrirebbe un’utilità concreta e attuale rispetto al pregiudizio dedotto.
  • La qualificazione sostanziale di un’area come bosco non coincide necessariamente con la sua formale individuazione nel PPTR: finché il procedimento di rettifica previsto dalla disciplina del piano non è definito, l’eventuale estensione della perimetrazione non può considerarsi formalmente perfezionata nel piano paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelare
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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