Sentenza n. 660/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente della Questura di Savona Prot. -OMISSIS- adottato in data 5.9.2024 e notificato il 7.4.2025, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - del provvedimento Prot. -OMISSIS- con cui è stata ordinata la consegna del passaporto n. -OMISSIS- rilasciato dall'Autorità del Marocco il 28.1.2025 con scadenza 28.1.2030 e del decreto-OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a tale provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissibilità della domanda di permesso di soggiorno, revoca del nulla osta all'ingresso, ordine di consegna del passaporto e decreto di espulsione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 28 febbraio 2023 e presentatosi il giorno successivo allo Sportello unico per l'immigrazione con il datore di lavoro, deduceva che la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno non si era perfezionata perché il datore di lavoro aveva successivamente omesso gli adempimenti necessari, cessando ogni comunicazione e non mantenendo la disponibilità all'assunzione. Il ricorrente aveva quindi presentato autonomamente un'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, dichiarata inammissibile per tardività. Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 22, comma 6-ter, d.lgs. 286/1998, il difetto dei presupposti e l'insufficiente motivazione in ordine al ritardo nella presentazione dell'istanza. Con il secondo e il quarto motivo deduceva il difetto di motivazione dell'atto reiettivo, che non esponeva le ragioni dell'inammissibilità della domanda per attesa occupazione. Con il terzo motivo impugnava la revoca del nulla osta all'ingresso, conosciuta soltanto attraverso gli estremi richiamati nel provvedimento impugnato, lamentando la mancata notifica del preavviso di revoca e dell'atto finale, nonché l'assenza di interlocuzione procedimentale, particolarmente rilevante in considerazione della mancata collaborazione del datore di lavoro. Erano inoltre impugnati il decreto di espulsione e il provvedimento di ritiro del passaporto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa al decreto di espulsione e al ritiro del passaporto. Ha ritenuto che, salvo il caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, l'espulsione incida su un diritto soggettivo primario, con giurisdizione del giudice ordinario; analoga conclusione è stata adottata per il ritiro del passaporto, rispetto al quale l'amministrazione non esercita un potere discrezionale. Il ricorso è stato invece accolto quanto al provvedimento di inammissibilità dell'istanza di permesso di soggiorno e alla revoca del nulla osta. Il ritardo nella presentazione della domanda è stato ritenuto incolpevole, perché imputabile alla mancata collaborazione del datore di lavoro e non al lavoratore; pertanto, esso non poteva fondare l'inammissibilità dell'istanza. È stato inoltre rilevato il difetto di motivazione dell'atto reiettivo, che non esponeva le ragioni dell'inammissibilità della domanda per attesa occupazione. La revoca del nulla osta è stata annullata per mancata previa interlocuzione procedimentale: al lavoratore non erano stati notificati né il preavviso né il provvedimento finale, nonostante la sua posizione fosse incisa e la mancata collaborazione del datore di lavoro fosse circostanza rilevante. Il giudice ha annullato gli atti impugnati e imposto all'amministrazione di riesercitare il potere, pronunciandosi sulla domanda di permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nel rispetto delle indicazioni conformative. Le spese sono state compensate. Per le domande relative a espulsione e passaporto è stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 22, comma 6-ter, d.lgs. 286/1998
Il ritardo nella presentazione della domanda di permesso di soggiorno non può giustificare l'inammissibilità quando sia incolpevole e imputabile alla mancata collaborazione del datore di lavoro, anziché al lavoratore straniero.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ritardo nella presentazione della domanda di permesso di soggiorno non può determinare l'inammissibilità dell'istanza quando risulti incolpevole e sia stato causato dalla mancata collaborazione del datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi necessari al perfezionamento della procedura di ingresso e soggiorno.
- Un provvedimento che dichiara inammissibile una domanda di permesso di soggiorno deve indicare le ragioni concrete e giuridiche della decisione; la motivazione non può limitarsi al rilievo della tardività senza valutare l'imputabilità del ritardo e le circostanze dedotte dall'interessato.
- La revoca del nulla osta all'ingresso che incida sulla posizione del lavoratore straniero richiede una previa interlocuzione procedimentale, mediante comunicazione del preavviso e del provvedimento finale, soprattutto quando l'assenza degli adempimenti dipenda dalla condotta omissiva del datore di lavoro.
- Le controversie relative all'espulsione dello straniero, salvo quelle fondate su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, appartengono alla giurisdizione ordinaria perché incidono su un diritto soggettivo primario; anche la controversia sul ritiro del passaporto appartiene al giudice ordinario quando l'amministrazione non eserciti un potere discrezionale.
- Quando il giudice amministrativo annulla il diniego del permesso di soggiorno e la revoca del nulla osta per vizi di presupposti, motivazione e partecipazione, l'amministrazione deve riesercitare il potere entro il termine fissato dal giudice, conformandosi alle coordinate ricavabili dalla sentenza.
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