Sentenza del 26/09/2018 n. 22950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'opposizione della società contro una cartella di pagamento provvisoria di Euro 269.169,36, relativa a IVA, IRPEG e IRAP, oltre interessi e sanzioni. La cartella era stata emessa in esecuzione della precedente sentenza della Commissione tributaria regionale n. 41/18/2010, che aveva ridotto il valore normale di un immobile e, conseguentemente, i ricavi non dichiarati. La società sosteneva che, nel ricalcolare le imposte, dovessero essere considerati anche il costo fiscale dell'immobile e le perdite degli esercizi precedenti. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, sostenendo che il giudice di appello avesse oltrepassato i limiti della precedente pronuncia e modificato elementi dell'accertamento ormai coperti da giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che la cartella doveva essere verificata esclusivamente entro i limiti della precedente sentenza regionale, che aveva rideterminato il valore dell'immobile ma non si era pronunciata sul riconoscimento del relativo costo fiscale né sulle perdite pregresse. Tali poste non potevano quindi essere introdotte nella fase di esecuzione della sentenza, poiché non erano comprese nell'avviso di accertamento modificato né costituivano oggetto della precedente decisione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti entro i limiti dell'oggetto deciso nella precedente sentenza. Non è possibile riaprire, nella fase di esecuzione o riliquidazione, questioni non decise o modificare elementi dell'accertamento non inclusi nella pronuncia.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui la cartella di pagamento. L'impugnazione della cartella non può trasformarsi in un nuovo giudizio sull'intero accertamento ormai definito.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali, inclusa la violazione dei limiti del giudicato e dell'ambito decisorio della sentenza precedente.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, salvo i fatti non contestati o quelli acquisibili d'ufficio nei casi previsti.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto fondati i rilievi dell'Agenzia circa la mancata riproposizione, in cassazione, della questione relativa al costo fiscale.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze. La notifica effettuata il giorno successivo alla scadenza è stata ritenuta tempestiva perché la scadenza cadeva di domenica.
Art. 156, comma 4, c.p.c.
Proroga il termine processuale che scade in un giorno festivo al primo giorno non festivo successivo.
Art. 3, comma 8, della Legge n. 448/2001
La precedente sentenza regionale aveva escluso l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla norma e aveva ridotto i ricavi non dichiarati da Euro 323.850,00 a Euro 225.000,00.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è emessa per dare esecuzione a una sentenza tributaria, il calcolo deve rimanere rigorosamente entro i limiti stabiliti da quella sentenza.
- La fase di riliquidazione non consente di introdurre nuovi costi, perdite o deduzioni che non erano contenuti nell'avviso di accertamento o che non sono stati oggetto della precedente decisione giudiziale.
- L'impugnazione della cartella può contestare errori di calcolo o di applicazione della sentenza, ma non può diventare un mezzo per riaprire questioni sostanziali ormai definite o non tempestivamente impugnate.
- Una questione non esaminata nella sentenza precedente non si considera automaticamente decisa per implicito: l'assorbimento può operare solo quando esista una stretta connessione logica e necessaria tra le questioni.
- Il contribuente che intende ottenere il riconoscimento di costi, perdite o altre poste negative deve dedurli e provarli tempestivamente nel giudizio relativo all'accertamento, riproponendoli nei successivi gradi quando necessario.
- Per verificare la legittimità di una cartella conseguente a una sentenza, occorre confrontare puntualmente l'avviso di accertamento, la sentenza passata in giudicato e il calcolo contenuto nella cartella.
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