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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un parco eolico per l’anno 2016. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’esito favorevole ritenendo che la torre di sostegno dell’aerogeneratore non dovesse essere inclusa nella rendita perché funzionale al processo produttivo di energia elettrica. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre dovesse essere qualificata come "costruzione" e non come componente esclusa dalla stima diretta, quindi assoggettabile a rendita catastale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha richiamato il proprio orientamento già consolidato sulla medesima questione, affermando che i parchi eolici sono accatastabili in categoria D/1, ma che, ai fini della rendita catastale, non vanno computate le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrate o connesse al fabbricato. In base a tale principio, la torre eolica, accertata in fatto come componente essenziale dell’impianto e funzionale alla produzione di energia elettrica, resta esclusa dalla stima diretta ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per il consolidamento recente della giurisprudenza. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per la soccombente amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte lo respinge perché la decisione impugnata è conforme alla corretta interpretazione della norma sostanziale

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento

    per la determinazione della rendita catastale degli immobili del gruppo D occorre escludere macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la norma ha sottratto dal carico impositivo le componenti impiantistiche cd. "imbullonate"

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Ai fini catastali, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria D/1, ma nella stima diretta non devono essere inclusi i componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo.
  • La nozione di "costruzioni" rilevante per la rendita catastale non consente di assoggettare a imposizione elementi che, pur integrati nell’impianto, abbiano funzione meramente produttiva e non edilizia.
  • Quando la funzionalità del componente al processo produttivo sia accertata in fatto dal giudice di merito secondo i criteri di legge, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 opera secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione produttiva del bene e non la sola natura strutturale o dimensionale del manufatto.

Come è indicizzato

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