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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37190/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di alcuni terreni siti in Raiano. Il venditore aveva agito per far dichiarare la rescissione per lesione del contratto concluso con l'acquirente, allegando una vendita a prezzo irrisorio in situazione di bisogno. In via subordinata e condizionata all'accoglimento della prima domanda, aveva chiesto di dichiarare la simulazione relativa del successivo contratto con cui l'acquirente aveva trasferito gli stessi terreni a terzi, assumendo che tale atto dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma. Il tribunale aveva rigettato la rescissione ritenendo provata la lesione ultra dimidium ma non lo stato di bisogno e l'approfittamento; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, però per una diversa ragione: aveva qualificato la vicenda come simulazione per interposizione fittizia di persona, ritenendo che la domanda proposta non fosse quella di rescissione ma una diversa azione mai domandata, e che quindi mancasse la legittimazione passiva dell'acquirente convenuto. Nel ricorso per cassazione il venditore ha denunciato violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non poteva mutare d'ufficio la qualificazione della domanda già definitivamente recepita dal primo giudice, in assenza di specifico gravame sul punto e con conseguente formazione del giudicato interno; inoltre ha censurato la sostituzione dell'azione di rescissione con una diversa azione di simulazione fondata su causa petendi e petitum non dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il potere di qualificazione della domanda spetta al giudice di primo grado, mentre nei gradi successivi esso incontra il limite del devolutum e del giudicato interno: in appello il giudice non può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, mutare d'ufficio la qualificazione già data dal primo giudice alla domanda, quando su tale qualificazione si sia formato giudicato. Nel caso concreto, il tribunale aveva inequivocamente trattato la domanda come rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., rigettandola solo per difetto dei presupposti soggettivi (stato di bisogno e approfittamento). La corte territoriale, invece, aveva erroneamente riqualificato la domanda come simulazione per interposizione fittizia, sostituendo l'azione proposta con una diversa, non domandata. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come norma posta a presidio della corrispondenza tra domanda e pronuncia, nel quadro della denuncia di ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere il divieto per il giudice di attribuire alla domanda un oggetto diverso da quello domandato

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la presunzione di acquiescenza e per spiegare il formarsi del giudicato interno sulla qualificazione non impugnata

  • art. 1448 c.c.

    indicata quale norma sulla rescissione per lesione, i cui presupposti soggettivi erano stati ritenuti mancanti dal tribunale

Massime di principio

  • In appello il giudice non può, in assenza di specifico gravame, modificare d'ufficio la qualificazione giuridica della domanda già accolta o respinta dal primo giudice, quando su tale qualificazione si sia formato giudicato interno.
  • Il giudicato sulla qualificazione dell'azione si forma se la qualificazione data dal primo giudice non è stata impugnata e ha inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'indagine di merito.
  • Il potere di qualificazione della domanda non consente di sostituire alla domanda proposta un'azione diversa, fondata su un diverso petitum e su una diversa causa petendi non dedotti in causa.
  • Quando il primo giudice ha espressamente deciso la causa sulla base di una determinata qualificazione della domanda, il giudice di secondo grado deve rispettare tale perimetro devolutivo, salvo impugnazione sul punto.
  • La denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ricorre quando il giudice attribuisce alla parte una domanda diversa da quella effettivamente proposta, alterando il contraddittorio e il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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