Cassazione Civile, Ordinanza n. 03585/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un istituto di credito aveva promosso esecuzione forzata immobiliare sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Dopo l'aggiudicazione del bene pignorato, i debitori avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando il credito azionato anche per asserita nullità del mutuo. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile e infondata; la corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità, ritenendo che una precedente opposizione di identico contenuto, rimasta senza instaurazione del giudizio di merito dopo la fase sommaria e il rigetto della sospensione, impedisse la riproposizione della domanda per effetto degli artt. 669 septies c.p.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c. I ricorrenti hanno censurato tale decisione per falsa applicazione delle norme sul giudicato e per violazione delle disposizioni che regolano opposizione all'esecuzione, sostenendo che la mancata coltivazione della fase di merito non produce giudicato e non preclude una nuova opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che la decisione resa dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione ha natura cautelare e non è idonea a formare giudicato sostanziale sul merito dell'opposizione. Se, dopo la fase sommaria, nessuna parte instaura il giudizio di merito a cognizione piena, non si forma alcun giudicato e la nuova opposizione all'esecuzione è ammissibile, nei limiti dello stato del processo e dei termini perentori eventualmente applicabili. La corte territoriale aveva quindi errato nel confondere il regime della riproposizione cautelare con quello del giudicato della domanda di merito.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
disciplina l'opposizione all'esecuzione; la nuova opposizione è ammissibile se non si è formato giudicato sul merito della precedente fase sommaria.
art. 616 c.p.c.
richiamato per chiarire che la mancata instaurazione del giudizio di merito non comporta, di per sé, una preclusione definitiva alla riproposizione della domanda.
art. 624 c.p.c.
la sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti conseguenti hanno natura cautelare e non producono giudicato sostanziale sul merito dell'opposizione; può eventualmente rilevare l'estinzione del processo esecutivo, ma senza giudicato sul merito.
art. 618 c.p.c.
i provvedimenti urgenti emessi nel contesto dell'opposizione agli atti esecutivi hanno, analogamente, natura cautelare.
art. 669 septies c.p.c.
la sua disciplina riguarda la riproponibilità delle domande cautelari e non limita la riproposizione della domanda di merito a cognizione piena.
art. 310 c.p.c.
in caso di estinzione del processo non si forma giudicato sulla domanda, salvo le sentenze di merito o i provvedimenti sulla competenza.
art. 324 c.p.c.
il giudicato formale e sostanziale si forma solo a seguito della decisione di merito a cognizione piena, non sulla sola fase sommaria cautelare.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale presuppone una decisione di merito passata in giudicato; non si produce per effetto del solo rigetto o accoglimento della sospensione in fase sommaria.
Massime di principio
- La decisione del giudice dell'esecuzione sulla sospensione ex art. 624 c.p.c. ha natura cautelare e non determina, di regola, giudicato sostanziale sul merito dell'opposizione all'esecuzione.
- La mancata instaurazione del giudizio di merito dopo la fase sommaria di un'opposizione esecutiva non preclude la proposizione di una nuova opposizione per i medesimi motivi, poiché manca una pronuncia di merito idonea a formare giudicato.
- I limiti alla riproposizione delle domande cautelari ex art. 669 septies c.p.c. non sono sovrapponibili ai limiti derivanti dal giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; non possono quindi essere usati per dichiarare inammissibile una domanda di merito non ancora decisa definitivamente.
- In caso di estinzione del processo esecutivo o dell'opposizione per mancata coltivazione della fase di merito, non si forma giudicato sul merito della contestazione, salvo che siano intervenute decisioni di merito o regolamenti di competenza.
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