Sentenza n. 1153/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, successivamente alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto ha soddisfatto la pretesa della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
- La fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica competente, finalizzato alla presentazione della domanda di visto, integra l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto e soddisfa la pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio, senza implicare necessariamente il rilascio del visto.
- Quando il comportamento dell'amministrazione ha soddisfatto la pretesa nel corso del giudizio e il ritardo non è stato particolarmente esteso, le spese possono essere compensate; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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