Cassazione Penale, Sentenza n. 35129/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento dell'11/09/2018. Si sostiene la violazione dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591 c.p.p., deducendo che, dopo il giudizio abbreviato, non sarebbe pervenuto all'imputato l'avviso di deposito della sentenza e che l'omessa notifica dell'avviso di deposito avrebbe dovuto sospendere o non far decorrere il termine per impugnare, con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità e rimessione degli atti alla Corte di appello di Bolzano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale, dopo l'introduzione del processo in absentia con la legge n. 67/2014, all'imputato assente non è dovuta la notifica dell'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato; pertanto i termini per proporre impugnazione decorrono dal deposito della motivazione (o dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 c.p.p.) e non dalla notifica dell'avviso di deposito. Di conseguenza la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 3, c.p.p.
Il ricorrente invoca questa norma per sostenere l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza dopo il giudizio abbreviato; la Corte interpreta però che, alla luce delle modifiche successive (processo in absentia), tale notifica non è dovuta all'imputato assente nel procedimento abbreviato
art. 591 c.p.p.
Richiamato in relazione alla possibile regola sulle notifiche e impugnazioni; non ha portato a una diversa conclusione rispetto all'art. 442 nel senso invocato dal ricorrente
art. 544, comma 3, c.p.p.
Indica termini relativi al deposito delle motivazioni; la Corte precisa che i termini di impugnazione decorrono dal deposito della motivazione o dalla scadenza del termine di legge/fissato ex art. 544, comma 3, e non dalla notifica dell'avviso di deposito agli assenti
legge n. 67 del 2014 (introduzione del processo in absentia)
La modifica normativa ha reso non dovuta la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non comparso; è la base normativa per ritenere che l'assenza della notifica non sospende o interrompe i termini di impugnazione
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza
Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 (Sinito) e Sez. 5, Sentenza n. 4455 del 14/11/2019 (Mustafa)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte che chiarisce che, dopo la legge n. 67/2014, all'imputato assente non spetta la notifica dell'estratto della sentenza emessa in giudizio abbreviato; i termini di impugnazione decorrono dal deposito della motivazione
Massime di principio
- Dopo la legge n. 67/2014, in caso di giudizio abbreviato celebrato in assenza dell'imputato non è dovuta la notifica dell'estratto della sentenza: l'assenza di notifica non prolunga né sospende i termini di impugnazione
- I termini per proporre impugnazione contro la sentenza emessa con rito abbreviato decorrono dal deposito della motivazione (o dalla scadenza del termine di legge o di quello fissato ex art. 544, comma 3 c.p.p.), non dalla notifica dell'avviso di deposito agli imputati assenti
- Chi intende impugnare deve quindi vigilare sul deposito delle motivazioni e calcolare i termini di impugnazione sulla base del deposito, non confidando su notifiche che non sono dovute quando l'imputato è assente
- In situazioni analoghe, un appellante che lamenta di non aver ricevuto notifiche dovrà fornire elementi specifici che dimostrino un diverso obbligo di notifica o vizi gravi nell'istruttoria; la mera affermazione di mancata ricezione non basta se la normativa e la giurisprudenza escludono l'obbligo di notifica
- In presenza di dubbi sul decorso dei termini, è prudente richiedere al difensore copia degli atti depositati e monitorare il ruolo e i registri del procedimento per non incorrere in inammissibilità per tardività
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →