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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18208/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, inclusa la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 giugno 2024. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti nei giudizi di merito fossero erronei. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in modo generico, a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio, attività non consentita nel giudizio di legittimità; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo aspecifici e manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e congruo la recidiva sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e che, comunque, operava il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma invocata dal ricorrente come oggetto della contestazione principale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e per richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    richiamato per affermare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura sulla motivazione è inammissibile quando sia generica e non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata esclusione della recidiva può essere correttamente sorretta dalla valorizzazione di precedenti penali numerosi, gravi e anche specifici rispetto al reato contestato, se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
  • Le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulla recidiva quando opera il divieto previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p.; in tali casi la doglianza è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneProcesso penaleImpugnazioni
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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