Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 409/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 26/9/2022 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato l'appello cautelare di Luparello avverso l'ordinanza del 12/8/2022 del Tribunale di Agrigento relativa alla contestazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività, posto che il deposito è avvenuto presso la cancelleria del Tribunale che aveva emesso la prima ordinanza (Agrigento) l'11/10/2022 ma è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Palermo (ufficio competente per l'impugnazione) il 19/10/2022, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p.; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n. 1626/24.9.2020, Bottari) secondo la quale la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente e la presentazione ad ufficio diverso comporta il rischio della declaratoria di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine per proporre il gravame era di 10 giorni e che il ricorso è pervenuto all'ufficio competente oltre tale termine. Non è stata esaminata nel merito la questione di presunta violazione dell'art. 299 c.p.p. A norma dell'art. 616 c.p.p., e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ritenuto che non sussistono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale richiamata quale contestazione originaria (traffico di sostanze stupefacenti); la Corte non si è pronunciata sul merito della contestazione essendo intervenuta l'inammissibilità per motivi procedurali.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come vizio dedotto dal ricorrente (inosservanza/erronea applicazione); la Corte non ha affrontato il merito della presunta violazione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 10 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni cautelari; la Corte ha applicato questo termine e ha ritenuto che fosse già decorso al momento in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria competente.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento per spiegare che sulla cancelleria non grava l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini della decorrenza dei termini; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.

  • Sez. U, n. 1626 del 24/9/2020 (Bottari, Rv. 280167)

    Giurisprudenza richiamata che afferma che il ricorso per cassazione contro decisioni cautelari deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, e che la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività, perché la data rilevante è quella di pervenienza all'ufficio competente.

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa, giustificando l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia onerato delle spese e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le impugnazioni cautelari devono essere presentate presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: presentarle ad altro ufficio comporta il rischio concreto di inammissibilità per tardività.
  • Ai fini della tempestività, rileva la data di pervenienza dell'atto all'ufficio competente a riceverlo; pertanto il ricorrente deve assicurarsi che il deposito raggiunga materialmente la cancelleria corretta entro il termine previsto.
  • Il termine per proporre il ricorso per cassazione nelle impugnazioni cautelari (art. 311 c.p.p.) è perentorio: il superamento del termine determina l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività, il giudice può applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e ammenda): per evitarle occorre dimostrare l'assenza di colpa o cause giustificative rilevanti.
  • Se si ritiene che il deposito sia stato tempestivo ma l'atto non sia pervenuto all'ufficio competente per responsabilità di terzi, è necessario produrre prove documentali immediate e proporre tempestivamente istanze per la regolarizzazione; tuttavia la giurisprudenza tende a porre l'onere del rischio sul ricorrente.
  • Quando il motivo di ricorso è meramente procedurale (es. art. 299 c.p.p.), la strategia difensiva deve anteporre il rispetto dei termini e del luogo di deposito per poter poi ottenere esame nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.