Cassazione Penale, Sentenza n. 409/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 26/9/2022 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato l'appello cautelare di Luparello avverso l'ordinanza del 12/8/2022 del Tribunale di Agrigento relativa alla contestazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per tardività, posto che il deposito è avvenuto presso la cancelleria del Tribunale che aveva emesso la prima ordinanza (Agrigento) l'11/10/2022 ma è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Palermo (ufficio competente per l'impugnazione) il 19/10/2022, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p.; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U, n. 1626/24.9.2020, Bottari) secondo la quale la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente e la presentazione ad ufficio diverso comporta il rischio della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine per proporre il gravame era di 10 giorni e che il ricorso è pervenuto all'ufficio competente oltre tale termine. Non è stata esaminata nel merito la questione di presunta violazione dell'art. 299 c.p.p. A norma dell'art. 616 c.p.p., e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ritenuto che non sussistono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata quale contestazione originaria (traffico di sostanze stupefacenti); la Corte non si è pronunciata sul merito della contestazione essendo intervenuta l'inammissibilità per motivi procedurali.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata come vizio dedotto dal ricorrente (inosservanza/erronea applicazione); la Corte non ha affrontato il merito della presunta violazione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 10 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni cautelari; la Corte ha applicato questo termine e ha ritenuto che fosse già decorso al momento in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria competente.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento per spiegare che sulla cancelleria non grava l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ai fini della decorrenza dei termini; la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
Sez. U, n. 1626 del 24/9/2020 (Bottari, Rv. 280167)
Giurisprudenza richiamata che afferma che il ricorso per cassazione contro decisioni cautelari deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, e che la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività, perché la data rilevante è quella di pervenienza all'ufficio competente.
Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa, giustificando l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia onerato delle spese e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le impugnazioni cautelari devono essere presentate presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: presentarle ad altro ufficio comporta il rischio concreto di inammissibilità per tardività.
- Ai fini della tempestività, rileva la data di pervenienza dell'atto all'ufficio competente a riceverlo; pertanto il ricorrente deve assicurarsi che il deposito raggiunga materialmente la cancelleria corretta entro il termine previsto.
- Il termine per proporre il ricorso per cassazione nelle impugnazioni cautelari (art. 311 c.p.p.) è perentorio: il superamento del termine determina l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività, il giudice può applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e ammenda): per evitarle occorre dimostrare l'assenza di colpa o cause giustificative rilevanti.
- Se si ritiene che il deposito sia stato tempestivo ma l'atto non sia pervenuto all'ufficio competente per responsabilità di terzi, è necessario produrre prove documentali immediate e proporre tempestivamente istanze per la regolarizzazione; tuttavia la giurisprudenza tende a porre l'onere del rischio sul ricorrente.
- Quando il motivo di ricorso è meramente procedurale (es. art. 299 c.p.p.), la strategia difensiva deve anteporre il rispetto dei termini e del luogo di deposito per poter poi ottenere esame nel merito.
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