Cassazione Penale, Sentenza n. 31177/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato furto aggravato di un'autovettura sostenendo, primo, che il veicolo non fosse "bene altrui" ma res derelicta (abbandonata dal defunto proprietario Serafino Gaglini) e che pertanto sarebbe venuta meno la fattispecie; e, secondo, censura il trattamento sanzionatorio per aver ritenuto la recidiva e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando motivazione insufficiente sul collegamento logico tra precedenti e nuova condotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi. Sul primo punto ha ritenuto infondata la tesi della derelizione: per qualificare una cosa come res derelicta è richiesta la volontà inequivocabile di spogliarsi del bene, valutabile in concreto in base a tempo, luogo e possibilità del proprietario di riappropriarsi o esercitare controllo; ciò è particolarmente stringente per bene mobile registrato quale l'autovettura, la cui titolarità emerge dai pubblici registri e non può considerarsi abbandonata salvo chiara volontà. La procedura prevista dal D.M. n.460/1999 non muta la qualificazione in assenza di tale volontà. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva: la motivazione ha indicato il nesso funzionale tra le pregresse condanne per delitti contro il patrimonio e la commissione del nuovo reato, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.; inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art.69 c.p., l'esistenza di precedenti e la loro funzione criminogena ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale n. 460 del 1999
decreto ministeriale n. 460 del 1999
Richiamato dalla difesa come procedura che può portare a dichiarazione di abbandono di veicoli, ma la Corte osserva che tale iter non esclude l'applicazione delle norme successorie e non giustifica la qualificazione della cosa come res derelicta in assenza della volontà inequivocabile del proprietario di spogliarsene.
Art. 133 cod. pen.
Usato come criterio per la determinazione della pena in rapporto ai precedenti: la Corte ha valutato concretamente il rapporto funzionale tra i precedenti definitivi e il fatto per cui si procede, giustificando l'applicazione della recidiva alla luce dei criteri di individualizzazione della pena.
Art. 69 cod. pen., quarto comma
art. 69 cod. pen., 4° comma
Applicato per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche quando queste sono incompatibili con la valutazione della pericolosità sociale e con l'equivalenza alle aggravanti; la Corte ha ritenuto che i precedenti, in quanto stimolo criminogeno, impediscano il riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Per affermare la derelizione (res derelicta) non è sufficiente la mera condizione materiale del bene (es. parcheggio in cattive condizioni): è necessaria la prova della volontà inequivocabile del proprietario di spogliarsi del bene, valutata in concreto con riferimento a tempo, luogo e possibilità di controllo o riappropriazione.
- I beni mobili registrati (es. autovetture) conservano una titolarità che è agevolmente verificabile nei pubblici registri; l'esistenza di una procedura amministrativa posteriore non trasforma automaticamente il bene in rifiuto o in cosa abbandonata in assenza della volontà manifesta del proprietario o dei suoi aventi causa.
- Nella valutazione della recidiva e nella determinazione della pena il giudice deve motivare il nesso funzionale tra precedenti e nuovo reato secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; un elenco di precedenti senza indicazione del loro rapporto con la nuova condotta è insufficiente.
- Quando i precedenti definitivi hanno funzione criminogena e sono funzionalmente collegati alla fattispecie attuale, può legittimamente essere riconosciuta la recidiva e, in applicazione dell'art.69 c.p., risultare precluso il riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche.
- In sede di impugnazione, argomentazioni basate su ipotesi di abbandono o su procedure amministrative non concluse devono essere provate con elementi concreti sulla volontà del proprietario; altrimenti la tesi è destinata a essere ritenuta manifestamente infondata.
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