Sentenza n. 1033/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di inammissibilità della domanda di aiuto per i danni indiretti derivanti dal mancato accasamento di tacchini durante le restrizioni sanitarie per l’influenza aviaria, nonché il precedente preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453, del D.M. n. 256203/2024 e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto che il proprio allevamento di tacchini fosse operativo prima dell’epidemia e che il mancato accasamento nel periodo 1° gennaio–30 aprile 2022 fosse stato causato dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate per l’influenza aviaria, con inserimento dell’allevamento in una zona di sorveglianza. Ha contestato la ricostruzione dell’amministrazione secondo cui l’allevamento sarebbe stato inattivo per ragioni indipendenti dalle restrizioni, rilevando che la cessazione del contratto di soccida e la chiusura del codice stalla erano intervenute in prossimità dell’epidemia. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, nonché la mancata richiesta di specifiche integrazioni documentali. L’amministrazione ha sostenuto che la cessazione del rapporto di soccida, comunicata già nell’ottobre 2020 e divenuta operativa il 10 ottobre 2021, aveva determinato la chiusura del codice stalla prima del periodo indennizzabile; il ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza di altri accordi di approvvigionamento o di accasamenti programmati impediti dalle restrizioni sanitarie. Ha inoltre evidenziato la riapertura del codice soltanto il 12 ottobre 2023, a zero animali accasati, quale elemento incompatibile con l’esistenza di un allevamento operativo nel periodo considerato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la normativa applicabile subordinasse l’aiuto alla prova di un danno direttamente conseguente alle misure sanitarie adottate nel periodo 1° gennaio–30 aprile 2022 e che tale nesso causale dovesse essere dimostrato dal richiedente mediante documentazione idonea. La cessazione del contratto di soccida non era stata determinata dall’epidemia, poiché la disdetta era stata comunicata l’anno precedente, e la chiusura del codice stalla dal 10 ottobre 2021 era quindi riconducibile al venir meno dell’unica fonte di approvvigionamento dei tacchini. Il ricorrente non aveva provato di avere concluso o tentato tempestivamente altri accordi di soccida, né di avere programmato accasamenti impediti dalle restrizioni sanitarie. La cancellazione del codice stalla, la sua riapertura soltanto nell’ottobre 2023 e l’assenza di animali accasati costituivano elementi oggettivi idonei a far presumere che l’allevamento non fosse operativo nel periodo indennizzabile e che il mancato accasamento dipendesse da autonome vicende imprenditoriali, non dall’epidemia. Il giudice ha escluso che l’amministrazione avesse introdotto un requisito non previsto, osservando che la necessità di un’attività di allevamento operativa derivava logicamente dalla richiesta di provare il nesso causale diretto tra restrizioni e danno. L’errore materiale iniziale sulle date di chiusura e riapertura non ha inciso sulla legittimità del provvedimento, poiché l’amministrazione aveva corretto la ricostruzione in sede procedimentale e aveva comunque fondato il diniego sulla mancata prova del nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna amministrazione costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453
«relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia»
Prevede il sostegno finanziario per le perdite subite dal settore avicolo in conseguenza delle misure sanitarie adottate per fronteggiare i focolai di influenza aviaria notificati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, comprese le perdite connesse a periodi di fermo prolungati e mancato accasamento dei tacchini.
art. 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453
«gravemente colpiti dai focolai di influenza aviaria notificati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022»
Delimita l’ambito temporale e causale delle perdite indennizzabili, che devono essere conseguenza delle misure adottate per contenere l’epidemia nel periodo previsto.
art. 3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453
Individua le categorie di perdite ammesse al finanziamento, tra cui quelle connesse a periodi di fermo prolungati per tacchini in regime di allevamento misto.
art. 4 D.M. n. 256203/2024
«i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie»
Impone al richiedente di dimostrare il danno e il suo collegamento causale con le misure sanitarie, mediante dichiarazioni e documentazione contabile, sanitaria, commerciale o registri ufficiali idonei.
art. 5 D.M. n. 256203/2024
«Non sono ritenute valide le richieste di sostegno [...] concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022»
Limita la validità delle richieste ai danni riferiti al periodo espressamente individuato dalla disciplina di sostegno e attribuisce all’organismo pagatore il compito di verificarne completezza e correttezza.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Rileva quale base normativa del preavviso di diniego comunicato al richiedente prima dell’adozione del provvedimento finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Per ottenere un contributo destinato a compensare danni indiretti derivanti da misure sanitarie, il richiedente deve dimostrare, con documentazione idonea, il nesso causale diretto tra la misura restrittiva e il danno dichiarato; non è sufficiente allegare la mera coincidenza temporale tra il danno e l’epidemia.
- Quando il contributo riguarda il mancato accasamento di animali, la prova del danno presuppone la dimostrazione che l’allevamento fosse in condizioni operative e concretamente destinato all’accasamento nel periodo indennizzabile. La chiusura del codice stalla e l’assenza di rapporti di approvvigionamento possono costituire elementi oggettivi contrari alla sussistenza del nesso causale con le restrizioni sanitarie.
- La cessazione di un contratto di soccida per effetto di una disdetta comunicata prima dell’evento epidemiologico, seguita dalla chiusura del codice stalla, è idonea a ricondurre il mancato accasamento a una vicenda autonoma dell’impresa, salvo prova contraria di accordi o programmi di accasamento impediti dalle misure sanitarie.
- L’organismo pagatore può fondare l’inammissibilità della domanda su dati ufficiali relativi alla chiusura e alla successiva riapertura del codice stalla, soprattutto quando il richiedente non fornisca elementi documentali di segno contrario.
- L’errore materiale dell’amministrazione nell’indicazione di una data non determina l’illegittimità del provvedimento finale se viene corretto nel corso del procedimento e la decisione resta fondata su una motivazione autonoma, coerente e non smentita, quale la mancata prova del nesso causale.
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