Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46278/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i capi 1) (partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.) e 11) (concorso nella cessione di cocaina con aggravanti). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi alla partecipazione all'associazione mafiosa (argomentando che l'attività di spaccio era occasionale e non rientrava nel programma criminoso del clan Giugliano, perciò non sufficiente a dimostrare un inserimento stabile); 2) la genericità e l'insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori in relazione al capo 11); 3) la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (il Tribunale aveva motivato solo sui gravi indizi senza affrontare le esigenze cautelari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al capo 11) (conservando la valutazione del Tribunale sui riscontri e sulla coerenza delle fonti di prova) e ha accolto i motivi relativi al capo 1) e alla mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato è stato annullato limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame, mentre il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione mafiosa richiede un rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione, con un apporto concreto, anche minimo ma riconoscibile, alla vita del sodalizio; indicatori quali delitti 'scopo' e facta concludentia possono dimostrare l'appartenenza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito della gravità indiziaria per l'adozione delle misure cautelari: si tratta di un giudizio probabilistico (seria probabilità) distinto dall'accertamento della responsabilità penale definitivo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina il valore degli indizi nel processo dibattimentale; la Corte evidenzia che il termine 'indizi' ha diversa valenza rispetto all'art. 273, essendo finalizzato a regolare la prova nel giudizio di responsabilità, non il giudizio cautelare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti di sintesi nella esposizione dei motivi in Cassazione: il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte verifica che la motivazione sia esente da evidenti illogicità e incongruenze.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito nel testo per delimitare il tipo di vizi sindacabili in Cassazione; la lett. c) attiene a vizi diversi e il controllo non può spingersi a rinnovare il giudizio di merito laddove la motivazione sia adeguata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti connessi alla cancelleria dopo la decisione; prevista la cura degli aspetti formali conseguenti all'annullamento.

Massime di principio

  • Il giudizio sulle misure cautelari richiede la verifica della gravità indiziaria in termini di probabilità (seria probabilità), diversa dall'accertamento della responsabilità nel dibattimento (oltre ogni ragionevole dubbio).
  • Per integrare il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. non è sufficiente un mero collegamento o contiguità a soggetti del clan: occorre dimostrare un inserimento stabile e un apporto concreto e funzionale alla vita dell'associazione.
  • Attività di spaccio 'occasionale' o autonome rispetto al programma criminoso del clan possono non essere idonee, da sole, a configurare la partecipazione al sodalizio mafioso; va valutato il nesso tra l'attività e le finalità associative.
  • La Corte di legittimità non procede a un riesame libero delle prove: interviene soltanto per vizi di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e per garantire la correttezza del procedimento cautelare.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare si limita a esaminare i gravi indizi senza affrontare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato), la decisione deve essere annullata e rinviata per un nuovo esame che colmi la lacuna.
  • Le censure sulla genericità delle dichiarazioni di collaboratori devono essere specificate nel ricorso: l'assenza di un'illustrazione puntuale del contenuto rende la doglianza inammissibile rispetto al sindacato di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.