Risoluzione n. 38 del 8/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate nega la detrazione per le spese di realizzazione dei box pertinenziali pagate prima del rogito e senza preliminare registrato, pur in presenza di acquisto di casa e box con unico atto. La detrazione del 36% è riconosciuta solo se, al momento del pagamento, risulta formalizzato il vincolo pertinenziale tramite preliminare regolarmente registrato.
Detrazione 36% per box pertinenziali e necessità del preliminare registrato
Detrazione 36% per box pertinenziali e requisito del preliminare registrato
La risoluzione esamina se sia possibile fruire della detrazione Irpef del 36% prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per le spese di realizzazione di box auto pertinenziali, quando i pagamenti siano stati effettuati prima del rogito notarile e in assenza di un preliminare di vendita registrato. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tale situazione, la detrazione non spetta.
Quesito posto dal contribuente
ALFA s.r.l. riferisce il caso di contribuenti che hanno acquistato con un unico atto notarile l’abitazione principale e il box pertinenziale, chiedendo di poter detrarre la spesa relativa alla realizzazione del box. Il dubbio riguarda in particolare la possibilità di beneficiare dell’agevolazione anche se il pagamento è avvenuto tramite bonifico bancario prima del rogito e senza un preliminare di vendita registrato. Viene precisato che le spese sono documentate da certificazione della ditta costruttrice.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo ALFA, la detrazione dovrebbe spettare anche in assenza del preliminare registrato, poiché rileverebbero comunque i pagamenti effettuati nello stesso periodo d’imposta dell’atto di acquisto, dal quale risulta il vincolo pertinenziale tra abitazione e box.
Quadro normativo e orientamenti richiamati
L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riconosce una detrazione Irpef del 36% a favore di chi realizza autorimesse o posti auto pertinenziali, anche in proprietà comune.
La detrazione è riconosciuta anche agli acquirenti di box e posti auto già realizzati, limitatamente alle spese imputabili alla realizzazione e a condizione che tali spese siano attestate dal venditore.
In tale ipotesi è consentito inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche dopo l’inizio dei lavori, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Sono richiamati inoltre precedenti chiarimenti:
- circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.2: acquistando contemporaneamente casa e box con unico atto notarile che indichi il vincolo di pertinenza, è possibile detrarre le spese di realizzazione del box, purché l’ammontare sia specificamente documentato;
- circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto 1: se il rogito del box è successivo al versamento di acconti, la detrazione compete per i pagamenti effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dalla ditta costruttrice, ma solo in presenza di compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti il vincolo pertinenziale.
Motivazione dell’Agenzia
L’Agenzia sottolinea che, in via generale, per fruire della detrazione per importi versati in acconto è sempre stata richiesta l’esistenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato, esigenza coerente con la necessità di formalizzare la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione.
Nel caso esaminato, i contribuenti hanno pagato le spese di realizzazione dei box con bonifici bancari prima del rogito e senza alcun preliminare registrato. Al momento dei pagamenti non erano ancora proprietari né promissari acquirenti del box o dell’immobile abitativo. Secondo l’Amministrazione, il fatto che l’atto definitivo sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta dei pagamenti non basta a giustificare l’assenza del preliminare registrato, che è invece necessario per verificare l’effettiva esistenza del vincolo pertinenziale al momento del pagamento.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, i contribuenti non possono beneficiare della detrazione d’imposta del 36% prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per le spese di realizzazione dei box.
La risposta è resa nell’ambito dell’istanza di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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