Risoluzione n. 39 del 8/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’aumento figurativo di 10 anni e la relativa esenzione IRPEF spettano una sola volta, sul trattamento pensionistico diretto più favorevole; l’esenzione non si estende alle altre pensioni percepite dallo stesso soggetto.
Interpello sull’applicazione dei benefici fiscali e previdenziali della legge n. 206/2004 in presenza di più pensioni
Interpretazione dell’art. 3 della legge n. 206/2004 sui benefici per le vittime del terrorismo
La risoluzione esamina l’applicazione dei benefici previdenziali e fiscali previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui un soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici diretti erogati da enti diversi. Il chiarimento riguarda in particolare la possibilità di applicare l’aumento figurativo di 10 anni e la conseguente esenzione IRPEF su più pensioni oppure su una sola di esse.
Quadro normativo richiamato
La legge n. 206 del 2004 prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale in favore:
- delle vittime di atti di terrorismo e di stragi della stessa matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale se coinvolgenti cittadini italiani;
- dei loro familiari superstiti.
L’art. 3, comma 1, riconosce a chi abbia subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità o grado, della capacità lavorativa causata da tali eventi, un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, utile ad aumentare per pari durata:
- l’anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione;
- il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
L’art. 3, comma 2, stabilisce inoltre che ai trattamenti pensionistici interessati spetta l’esenzione dall’IRPEF sull’intera pensione.
Quesito posto dall’istante
L’ente istante segnala che alcuni soggetti titolari di più pensioni dirette, erogate da enti diversi, hanno chiesto di applicare i benefici della legge n. 206 del 2004 su tutti i trattamenti percepiti. Viene richiamato il caso di un genitore superstite di una vittima dell’attentato di Nassirya, che ha già ottenuto su un trattamento erogato da BETA sia la maggiorazione contributiva sia l’esenzione IRPEF e chiede analoghi benefici su un altro trattamento erogato dal medesimo ente istante.
L’ente ritiene che l’aumento figurativo di 10 anni possa essere riconosciuto una sola volta, sul trattamento pensionistico diretto che risulti più favorevole al beneficiario sia in termini di importo sia in termini di regime fiscale. Viene quindi chiesto se anche la pensione non prescelta per il riconoscimento del beneficio possa comunque godere dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 3.
Soluzione interpretativa dell’istante
L’istante non formula una soluzione interpretativa autonoma, ma rappresenta il proprio orientamento sul fatto che il beneficio previdenziale debba essere attribuito una sola volta e sul solo trattamento più vantaggioso.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 hanno carattere unitario e si applicano alle vittime e ai familiari superstiti nei termini indicati dalla norma.
Con riferimento al caso di titolarità di più pensioni dirette erogate da enti diversi, l’Agenzia condivide la soluzione dell’istante secondo cui:
- l’aumento figurativo di 10 anni può essere riconosciuto una sola volta;
- esso va attribuito al trattamento pensionistico diretto che risulti più favorevole al beneficiario, sia quanto a importo della pensione sia quanto a regime fiscale.
L’Agenzia aggiunge che i benefici previdenziali e fiscali previsti dalla disciplina sono inscindibili. Di conseguenza, l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 3, comma 2, si applica unicamente al trattamento pensionistico al quale è stato riconosciuto l’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi.
Principio finale desumibile
Il documento afferma, in sostanza, che:
- il beneficio contributivo dei 10 anni figurativi spetta una sola volta;
- la scelta cade sul trattamento pensionistico diretto più favorevole;
- l’esenzione IRPEF non si estende alle altre pensioni del medesimo soggetto, ma resta limitata alla pensione su cui opera la maggiorazione contributiva.
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