Risoluzione n. 37 del 7/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 1120 e 1121 per il versamento, tramite F24, delle imposte sostitutive previste dalla legge finanziaria 2007 per SIIQ, SIINQ e conferimenti/apporti a fondi immobiliari. Indica inoltre i codici 8913 e 1992 per sanzioni e interessi da ravvedimento e precisa che i codici sono operativi dal quinto giorno lavorativo successivo alla risoluzione.
Istituzione dei codici tributo F24 per imposte sostitutive SIIQ/SIINQ e conferimenti
Istituzione dei codici tributo per imposte sostitutive SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari
La risoluzione della Direzione Centrale Amministrazione istituisce i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il documento richiama il quadro normativo del regime speciale delle società immobiliari quotate e non quotate controllate, nonché le ipotesi di conferimento e di apporto a fondi immobiliari.
Ambito normativo e soggetti interessati
Il provvedimento si collega all’articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296/2006 e alle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2007, n. 174. In particolare, vengono richiamate:
- le società per azioni residenti in Italia che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare e i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati di Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis TUIR;
- le società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch’esse in via prevalente attività di locazione immobiliare, definite SIINQ, controllate da una SIIQ con i requisiti per il consolidamento ex articoli 117, comma 1, e 120 del TUIR, con diritti di voto e di partecipazione agli utili posseduti almeno al 95% dalla controllante o da altre SIIQ;
- i conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in società che abbiano optato, o che optino entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente, per il regime speciale;
- gli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Regime fiscale richiamato dal documento
Il documento ricorda che l’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’eventuale plusvalenza complessiva, al netto delle minusvalenze, è assoggettata a imposta sostitutiva di IRES e IRAP con aliquota del 20%.
Viene inoltre precisato che:
- le plusvalenze realizzate al momento del conferimento di immobili e diritti reali possono essere assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 20%, nei casi previsti dai commi 137 e 140;
- la disciplina del comma 137 si applica anche agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare;
- la medesima disciplina si applica anche ai conferimenti in società per azioni residenti svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente, purché entro tale data la società opti per il regime speciale.
Modalità di versamento
Le imposte sostitutive sono versate con le modalità previste dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di 5 rate annuali di pari importo. La risoluzione interviene per consentire il pagamento tramite modello F24 e individua i codici tributo da utilizzare.
Codici tributo istituiti
Sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1120: "Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126";
- 1121: "Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo 1120 e 1121 devono essere indicati nella sezione Erario. Nel campo anno di riferimento va riportato l’anno d’imposta nel formato AAAA.
Sanzioni e interessi per ravvedimento
Per sanare irregolarità nella determinazione e nel pagamento delle imposte sostitutive mediante il versamento di sanzioni ridotte e interessi, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere utilizzati:
- 8913: "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi - art. 13 d.lgs. n. 472/1997";
- 1992: "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".
Decorrenza operativa
La risoluzione precisa che i codici tributo istituiti saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa.
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