Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 33 del 5/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le agevolazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica spettano ai soggetti passivi IRPEF o IRES e agli enti non commerciali, ma non ai Comuni, perché esclusi dall’IRES indipendentemente dalle attività svolte. Di conseguenza, il Comune istante non può fruire della detrazione per gli interventi di risparmio energetico, né rileva la distinzione tra attività istituzionali e commerciali nell’edificio interessato.

Interpello del Comune sulle detrazioni del 55% per risparmio energetico e loro non spettanza ai Comuni

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e non spettanza al Comune

La risoluzione esamina un interpello presentato da un Comune in merito alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico sugli edifici. L’Agenzia delle Entrate conclude che il Comune non può accedere all’agevolazione, in quanto non è soggetto passivo IRES.

Quesiti posti dal Comune

L’ente locale chiede chiarimenti su tre aspetti specifici:

  • se il Comune rientri tra i soggetti ammessi alla detrazione;
  • se la detrazione sia riconoscibile a prescindere dalla natura dell’attività svolta nell’edificio, considerato che il Comune svolge sia attività istituzionali sia attività commerciali;
  • se la detrazione possa essere utilizzata per imposte diverse dall’IRES.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per interventi di efficientamento energetico degli edifici, originariamente limitata al periodo d’imposta 2007. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute, con limiti massimi variabili in relazione alla tipologia di intervento.

Viene inoltre richiamata la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha prorogato il beneficio estendendolo alle spese sostenute entro il 2010 e ha introdotto modifiche sia alle modalità di fruizione sia agli interventi agevolabili.

Interventi agevolabili richiamati

Tra gli interventi indicati nella risoluzione rientrano, a titolo esemplificativo:

  • interventi su strutture opache verticali;
  • sostituzione o interventi su finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico.

Soggetti ammessi alla detrazione

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, attuativo delle disposizioni della legge n. 296/2006, individua tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che producono reddito d’impresa, cioè persone fisiche, società di persone e società di capitali;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Natura della detrazione e necessità di essere soggetto passivo d’imposta

L’Agenzia precisa che si tratta di una detrazione dalle imposte sul reddito, non di un credito d’imposta. Ne consegue che il beneficio presuppone la capienza d’imposta e, in primo luogo, la qualità di soggetto passivo IRPEF o IRES.

Esclusione dei Comuni dall’IRES

La risoluzione richiama l’art. 73, comma 1, lettere b) e c), del DPR n. 917/1986 (TUIR), che individua tra i soggetti passivi IRES anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società. Tuttavia, l’art. 74 dello stesso testo unico stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

L’esclusione dei Comuni dall’IRES è qualificata come esclusione soggettiva e quindi opera indipendentemente dalle attività concretamente svolte dall’ente.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate afferma che il Comune istante non può beneficiare della detrazione per la riqualificazione energetica, poiché non è soggetto passivo IRES. Di conseguenza, restano assorbiti anche i dubbi relativi alla possibilità di distinguere tra attività istituzionali e commerciali o di fruire del beneficio per imposte diverse dall’IRES.

Ulteriori indicazioni richiamate nel provvedimento

La risoluzione segnala che le disposizioni normative e di prassi richiamate sono consultabili nella banca dati "Documentazione tributaria" dell’Agenzia delle Entrate e che ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell’ENEA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.