Sentenza n. 382/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione prot.n. 23772 del 10 novembre 2023 avente ad oggetto “PR FESR 2021-2027 AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1. BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI APPROVATO CON DGR 2091/2022 E SS.MM.II. ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PG/2023/413491 PRESENTATA DAL COMUNE DI PARMA” inserito sulla piattaforma Sfinge della Regione Emilia Romagna il 12 novembre 2023; - della determinazione prot. n. 23524 del 8 novembre 2023 avente ad oggetto “AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 DEL PR FESR 2021/2027. BANDO APPROVATO CON D.G.R. N.2091/2022 E SS.MM. CON D.G.R. N.128/2023. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E IMPEGNI DI SPESA.”; - della determinazione prot. n. 21291 del 12 ottobre 2023 avente ad oggetto “PR FESR 2021-2027: BANDO APPROVATO CON DGR 2091/2022 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DEGLI ESITI ISTRUTTORI E GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI”; - della determinazione prot. n. 16469 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto “BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI APPROVATO CON DGR 2091/2022 COME MODIFICATO CON DGR 128/2023. APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI DEGLI ESITI ISTRUTTORI”; - della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 241 del 1990, pervenuta al Comune di Parma via pec in data 5 giugno 2023 ed assunta a protocollo generale n.103447; - per quanto occorra, di tutti i verbali della commissione di valutazione, mai notificati, né comunicati; - per quanto occorra, del Bando di cui alla delibera di Giunta n. 2091 del 28 novembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni; - di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso e/o comunque lesivo degli interessi del Comune ricorrente, ancorché non conosciuto, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute; e per la dichiarazione del diritto del Comune a vedere riammessa la sua domanda alla valutazione di merito del progetto presentato ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito, con ogni conseguente determinazione in tema di ammissione della domanda proposta dalla ricorrente, sulla finanziabilità e relativi impegni di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione della domanda comunale dal finanziamento PR FESR 2021-2027 per mancata produzione, al momento della candidatura, di un APE redatto secondo la D.G.R. n. 1275/2015
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato l’esclusione dalla procedura regionale di finanziamento per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento o adeguamento sismico di edifici pubblici. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando, della D.G.R. n. 1275/2015 e della legge regionale n. 26/2004, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione tra enti pubblici. In particolare, il Comune sosteneva che l’APE risalente al 2014 fosse ancora valido e che, comunque, la nuova APE conforme alla disciplina del 2015, prodotta in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, dovesse essere ammessa quale integrazione documentale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 5-bis e 6 del bando e degli artt. 3, 10-bis e 18 della legge n. 241/1990, lamentando l’insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’esclusione. La Regione ha eccepito anche l’inammissibilità per inesistenza della procura e la tardività del ricorso, sostenendo che il Comune avesse già acquisito piena conoscenza dell’esclusione con il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni preliminari della Regione in ragione dell’infondatezza nel merito. Il bando richiedeva, quale documento obbligatorio, l’APE ex ante di ciascun edificio interessato, redatta ai sensi della D.G.R. n. 1275/2015 e posseduta al momento della presentazione della domanda. La documentazione inizialmente prodotta dal Comune consisteva in una simulazione dell’APE e non in un attestato conforme alla disciplina richiesta. L’APE del 2014, pur eventualmente ancora valida secondo la disciplina previgente, non consentiva la comparabilità dei dati tecnici tra le diverse domande, poiché fondata su metodologie e unità di misura differenti. Per tale ragione la prescrizione del bando è stata ritenuta tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica. Neppure la nuova APE, prodotta dopo il preavviso di rigetto, poteva essere ammessa mediante soccorso istruttorio: oltre a essere tardiva rispetto all’obbligo di possesso del documento al momento della domanda, riguardava volume e superficie diversi da quelli indicati nella certificazione allegata originariamente e costituiva quindi una certificazione nuova e diversa, non una mera regolarizzazione formale. Il TAR ha applicato il principio secondo cui il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un’occasione di aggiustamento postumo della domanda, in violazione della par condicio. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al Comune di presentare osservazioni, ma non ha reso ammissibile la produzione tardiva di una certificazione nuova e diversa da quella richiesta dal bando.
art. 18 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di acquisizione o integrazione documentale; il giudice ha escluso che tale meccanismo potesse sanare la mancanza sostanziale dell’APE richiesta dal bando.
art. 5.2, lett. f), del Bando PR FESR 2021-2027
Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante di ciascuno degli edifici oggetto della domanda di contributo rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii. (documento obbligatorio)
La disposizione imponeva la produzione, già al momento della domanda, di un’APE conforme alla D.G.R. n. 1275/2015; la prescrizione è stata ritenuta tassativa, poiché funzionale alla comparabilità immediata delle certificazioni presentate dai concorrenti.
D.G.R. Emilia-Romagna n. 1275/2015
Disciplina della attestazione della prestazione energetica degli edifici
La disciplina è stata ritenuta il parametro tecnico cui doveva conformarsi l’APE obbligatoria ai fini dell’ammissione al finanziamento.
legge regionale Emilia-Romagna n. 26/2004
Richiamata dal ricorrente quale fondamento dei compiti comunali di qualificazione energetica; il giudice non ha ritenuto che tali finalità potessero derogare alla prescrizione tassativa del bando.
art. 6 del Bando PR FESR 2021-2027
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 5-bis per contestare l’esclusione; la decisione ha comunque ritenuto prevalente l’obbligo documentale specifico previsto dall’art. 5.2, lett. f).
art. 5-bis del Bando PR FESR 2021-2027
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura; non è stato ritenuto idoneo a consentire la produzione tardiva di una nuova certificazione.
Massime di principio
- Quando un bando di finanziamento richiede quale documento obbligatorio un’attestazione tecnica conforme a una specifica disciplina normativa e posseduta al momento della domanda, la prescrizione è tassativa se funzionale a rendere omogenei e comparabili i dati delle diverse candidature.
- Un documento redatto secondo una disciplina tecnica previgente non soddisfa il requisito del bando che imponga l’utilizzo della disciplina sopravvenuta, anche se il documento precedente conserva validità secondo la normativa applicabile al momento del rilascio.
- Il soccorso istruttorio non può consentire la produzione tardiva di una certificazione nuova e sostanzialmente diversa da quella richiesta e allegata alla domanda, soprattutto quando essa reca dati relativi a superfici o volumi differenti; tale produzione costituirebbe un’inammissibile modificazione postuma della candidatura.
- Le regole di regolarizzazione o integrazione documentale devono essere applicate nel rispetto della par condicio e non possono trasformarsi in uno strumento per sanare la mancata osservanza di prescrizioni chiare, tassative e uguali per tutti i partecipanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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