Sentenza del 20/03/2018 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Impugnazione di una sentenza di primo grado da parte dell'Agente della riscossione - Assistenza in giudizio all'Agente della riscossione da parte di un difensore abilitato - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un preavviso di fermo amministrativo relativo a tributi locali degli anni 2009 e 2010. L'appello è stato proposto tramite un avvocato del libero foro, esterno alla struttura dell'Agente della riscossione. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che, ai sensi degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 546/1992, l'Agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o tramite la propria struttura territoriale sovraordinata e non può farsi rappresentare da un difensore esterno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha esaminato preliminarmente l'eccezione processuale e ha dichiarato inammissibile l'appello. Secondo il Collegio, l'articolo 11 impone all'Agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, mentre l'articolo 12 riguarda le parti diverse dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e dagli enti locali. Pertanto, l'Agente della riscossione non può conferire a un avvocato esterno una delega di rappresentanza processuale nei giudizi tributari. Le produzioni e gli atti compiuti dall'Agente non sono stati valutati. La sentenza di primo grado è rimasta quindi sostanzialmente ferma. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e l'assenza, all'epoca, di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [...] nonché dell'Agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata
La norma è stata interpretata nel senso che l'Agente della riscossione deve comparire direttamente, tramite il proprio organo rappresentativo o dipendenti appositamente delegati, oppure tramite la struttura territoriale sovraordinata, senza poter affidare la rappresentanza processuale a un soggetto esterno.
Art. 12, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato
La Commissione ha attualizzato il riferimento all'ufficio del Ministero delle finanze, ritenendolo riferito anche alle Agenzie fiscali e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Di conseguenza, l'obbligo di assistenza tecnica riguarda le parti diverse da tali amministrazioni, non l'Agente della riscossione.
Art. 9, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La disposizione ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'articolo 11 del d.lgs. n. 546/1992, disciplinando la capacità di stare in giudizio dell'Agente della riscossione.
Legge 11 marzo 2014, n. 23
È indicata quale legge delega in attuazione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 156/2015, nell'ambito del riordino del sistema fiscale.
Art. 34, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per lo svolgimento della discussione in pubblica udienza davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, quando la legge prevede che un ente pubblico debba stare in giudizio direttamente o tramite una propria struttura, la rappresentanza processuale non può essere affidata a un professionista esterno, salvo una diversa e specifica previsione normativa.
- L'assistenza tecnica obbligatoria prevista per le parti private non implica automaticamente che anche l'amministrazione finanziaria debba essere rappresentata da un avvocato esterno.
- La costituzione o la proposizione dell'impugnazione da parte dell'Agente della riscossione tramite un difensore privo di appartenenza alla struttura dell'ente può determinare l'irregolare costituzione e l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
- La verifica della legittimazione e delle modalità di rappresentanza dell'ente costituisce una questione preliminare: se accolta, può rendere inutile l'esame dei motivi di merito.
- In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente alla data dell'atto processuale e l'eventuale evoluzione successiva della giurisprudenza, poiché interpretazioni e norme sulla rappresentanza dell'Agente della riscossione possono essere state modificate.
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