Cassazione Civile, Ordinanza n. 13708/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità ex art. 142 cod. strada, impugnato dal destinatario perché riteneva illegittimo l'accertamento effettuato mediante autovelox. In primo e secondo grado l'opposizione era stata respinta, sul rilievo che lo strumento usato risultasse omologato. Il successivo ricorso per cassazione del sanzionato era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 13997/2025. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto che tale ordinanza fosse viziata da errore materiale e da travisamento del fatto decisivo, perché la Corte avrebbe ritenuto omologato il dispositivo Sodi Scientifica 106 Premium, mentre dagli atti sarebbe emersa soltanto una dichiarazione di conformità al campione omologato o un controllo tecnico, non una vera omologazione ai sensi dell'art. 192 d.P.R. n. 495/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il dedotto errore non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma censurasse in realtà un accertamento di fatto e una valutazione già compiuti dai giudici di merito e recepiti dalla precedente ordinanza di legittimità. Ha quindi affermato che il presunto errore riguardava un punto controverso del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e che la revocazione non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni di fatto o giuridiche coperte dai limiti del giudizio di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 142 cod. strada
La violazione dei limiti di velocità costituiva il presupposto del verbale opposto, ma la decisione non entra nel merito della sanzione perché riguarda solo l'ammissibilità della revocazione.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontestato, risultante dagli atti, e non può coincidere con un errore valutativo o con la decisione su un punto controverso.
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto, che non possono essere rimesse in discussione attraverso la revocazione.
art. 192 d.P.R. n. 495/1992
È richiamato per distinguere l'omologazione del dispositivo dalla mera dichiarazione di conformità al campione omologato; tuttavia la Corte reputa la questione oggetto di accertamento di merito non revocabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e deve essere immediatamente rilevabile senza complesse ricostruzioni argomentative.
- Non ricorre errore di fatto revocatorio quando il fatto asseritamente travisato sia stato oggetto di contrasto tra le parti e di valutazione espressa dal giudice di merito; in tal caso la decisione ha natura valutativa e non è aggredibile con revocazione.
- La revocazione della decisione di cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o la qualificazione giuridica di un documento già scrutinato nei precedenti gradi di merito.
- Quando il provvedimento impugnato si fonda su un accertamento di fatto sorretto da motivazione chiara e non illogica, tale accertamento resta insindacabile in sede di legittimità e non è trasponibile nel rimedio revocatorio.
- La dichiarazione di conformità al campione omologato e l'atto di omologazione non vanno automaticamente assimilati in astratto, ma la loro incidenza sul giudizio dipende dall'accertamento di merito compiuto nel caso concreto; se tale accertamento è controverso, non può essere corretto tramite revocazione.
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