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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale di nomina di un commissario ad acta per effettuare le surroghe dei consiglieri comunali dimissionari, nonché gli atti presupposti e conseguenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto assessoriale con cui l’Assessorato regionale ha nominato un commissario ad acta per procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, chiedendone la sospensione cautelare. La censura principale riguardava l’ordine di esercizio dei poteri amministrativi: secondo il Comune, l’Assessorato avrebbe dovuto definire prioritariamente il procedimento di declaratoria di scioglimento del Consiglio comunale, avviato dal Sindaco ai sensi degli artt. 53 e 55 del D.P.R.S. n. 6/1955, e soltanto in caso di rigetto valutare l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 24 della l.r. n. 44/1991. Il Comune deduceva quindi l’illegittimità della nomina del commissario perché disposta prima della definizione del procedimento di scioglimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto non meritevole di positivo apprezzamento la tesi secondo cui l’Assessorato avrebbe dovuto necessariamente decidere prima sulla richiesta di scioglimento e solo dopo sulle surroghe. Dagli atti risultava, invece, che il Servizio Ispettivo regionale non aveva ignorato il procedimento di decadenza, ma aveva ritenuto che la mancata effettuazione delle surroghe possibili impedisse pregiudizialmente di accertare i presupposti della decadenza, alla luce dell’art. 53, comma 4, della l.r. n. 16/1963, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza in relazione all’art. 11, comma 2, della l.r. n. 35/1997. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al regolare funzionamento degli organi democratici dell’ente locale e l’interesse della collettività a disporre di un organo assembleare pienamente operativo. La cautelare è stata pertanto respinta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore dell’Assessorato resistente e di complessivi 1.000 euro, oltre accessori, in favore delle parti private costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • artt. 53 e 55 D.P.R.S. n. 6/1955

    procedimento di declaratoria di scioglimento del Consiglio comunale ex artt. 53 e 55 D.P.R.S. n. 6/1955

    Le disposizioni sono richiamate in relazione al procedimento di declaratoria di scioglimento del Consiglio comunale.

  • art. 24 l.r. n. 44/1991

    potere sostitutivo ex art. 24 della L.R. 44/1991

    La norma costituisce la base del potere sostitutivo esercitato mediante la nomina del commissario ad acta per le surroghe.

  • art. 53, comma 4, l.r. n. 16/1963

    disposto dell’art. 53, comma 4, della L.R. 16/1963

    La disposizione è interpretata nel senso che la mancata effettuazione delle surroghe possibili impedisce pregiudizialmente l’accertamento dei presupposti della decadenza.

  • art. 11, comma 2, l.r. n. 35/1997

    in relazione all’art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo collegato all’interpretazione dell’art. 53, comma 4, l.r. n. 16/1963.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la nomina di un commissario ad acta per procedere alla surroga di consiglieri comunali dimissionari non può essere sospesa in assenza di un apprezzabile fumus boni iuris della tesi secondo cui l’amministrazione regionale debba necessariamente definire prima il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale.
  • Quando la normativa regionale subordina l’accertamento dei presupposti della decadenza o dello scioglimento alla previa verifica delle surroghe possibili, la mancata effettuazione di tali surroghe costituisce un impedimento pregiudiziale alla definizione del procedimento di decadenza.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al regolare funzionamento degli organi democratici dell’ente locale e l’interesse della collettività a disporre di un organo assembleare pienamente operativo possono prevalere sull’interesse dell’ente a sospendere gli atti diretti alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRiordino e organizzazione della PATutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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