Cassazione Penale, Sentenza n. 10190/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in esito a giudizio abbreviato e su rinvio della Cassazione, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti) alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di euro 3000. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al minimo edittale senza adeguate giustificazioni; 2) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze eterogenee.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché il ricorrente non ha contestato specificamente la motivazione della Corte di appello, la quale aveva dettagliatamente giustificato l'aumento della pena richiamando il numero di dosi sequestrate (1351), la qualità della droga, la professionalità della condotta illecita, il comportamento processuale e la negativa personalità dell'imputato con numerosi e gravi precedenti. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure dirette al merito, non sindacabili in cassazione, dato che la decisione motivava l'applicazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze richiamando i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice applicata al fatto: disciplina la detenzione (anche ai fini di spaccio) di sostanze stupefacenti; la sentenza impugnata qualificava il fatto ai sensi di questa disposizione.
Codice penale, artt. 132 e 133
Richiamati come principi che disciplinano la discretionalità del giudice nella determinazione della pena (art. 132) e i criteri di scelta della sanzione e dell'entità (art. 133). La Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata secondo tali criteri.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente una censura generica sulla sproporzione della pena: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e dimostrare errori giuridici o illogicità manifeste.
- La determinazione della pena da parte del giudice di merito gode di ampia discrezionalità; la Corte di cassazione interviene solo per vizi di legalità, arbitrarietà o ragionamento illogico, non per riconsiderare il merito del bilanciamento delle circostanze.
- Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario provare un errore nella valutazione o nella qualificazione dei precedenti (ad es. inesistenza, estinzione o non rilevanza legale), non basta una mera contrapposizione valutativa.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee può essere sindacato in cassazione solo se emerge contraddittorietà, mancanza totale di motivazione o violazione dei criteri legali; altrimenti resta un apprezzamento del merito riservato al giudice di merito.
- Conseguenze processuali: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può prevedere il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa per la determinazione della causa di inammissibilità (qui: euro 3000).
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