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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10855/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto) che aveva riformato la condanna per diffamazione pronunciata in primo grado. La parte civile deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo del delitto di diffamazione: Pinnella aveva raccontato a terzi, richiamando un articolo di giornale, fatti e valutazioni aggiuntive (evasione IVA per 17 milioni, truffe successive, cambi di ragione sociale, fuga all'estero) che avrebbero superato il mero contenuto dell'articolo e dimostrato la consapevolezza offensiva e la volontà di ledere l'onore del Daversa, concorrente commerciale. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato avesse frainteso l'articolo (attribuendo una condanna al rinvio a giudizio) e quindi non fosse consapevole dell'offensività della narrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile ritenendolo fondato: ha rilevato insufficiente e manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, la quale non ha adeguatamente esaminato elementi decisivi (le espressioni aggiuntive rispetto all'articolo e la loro valenza offensiva) e ha erroneamente fondato la decisione sulla presunta mancanza di intenzione diffamatoria. La Cassazione ha richiamato il principio per cui l'errore sulla veridicità dei fatti non esclude il dolo nella diffamazione (sufficiente la consapevolezza di usare espressioni lesive), e ha disposto l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per l'appello, rimettendo a quest'ultimo la valutazione delle statuizioni civili e delle spese processuali. Ha inoltre dichiarato non applicabile l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. per la costituzione di parte civile anteriore al 30/12/2022.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma che incrimina la diffamazione. La Corte afferma che per la sua configurazione è sufficiente il dolo generico (anche nella forma del dolo eventuale): cioè la consapevolezza di usare espressioni oggettivamente lesive; l'errore circa la verità dei fatti non esclude il dolo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la formulazione del motivo di ricorso entro i limiti strettamente necessari per la motivazione; il ricorso è stato redatto nei limiti previsti.

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p.

    Norma introdotta per regolare impugnazioni relative agli interessi civili; la Corte ha interpretato e applicato la pronuncia delle Sezioni Unite stabilendo che la disposizione non si applica quando la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022.

  • art. 622 c.p.p.

    Prevede l'annullamento con rinvio; la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la materia al giudice civile competente per l'appello per la valutazione delle statuizioni civili.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. Troise e altre pronunce richiamate)

    Principio secondo cui il giudice d'appello che assolve sulla base dello stesso compendio probatorio deve offrire una motivazione puntuale e approfondita che giustifichi la decisione difforme; richiamato il diverso onere motivazionale a seconda dell'esito (condanna vs assoluzione).

  • Disposizioni procedurali (art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e successive proroghe/modifiche)

    Norme richiamate in relazione alla trattazione orale e all'uso di requisitorie e conclusioni scritte nel procedimento di legittimità; citate a supporto della regolarità procedurale della trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di diffamazione il dolo richiesto è generico: non è necessario dimostrare l'animus iniurandi; è sufficiente la consapevolezza di usare parole ed espressioni oggettivamente lesive.
  • L'errore sulla veridicità dei fatti (es. confondere rinvio a giudizio con condanna) non esclude automaticamente il dolo nella diffamazione; ciò che conta è la consapevolezza dell'offensività dell'espressione e l'effetto che essa produce sui destinatari.
  • Il semplice richiamo a un articolo di stampa non assolve automaticamente dall'addebito diffamatorio: se l'aggiunta di contenuti, toni allusivi o formulazioni suggestive travalica il testo giornalistico, può emergere la responsabilità dell'autore della comunicazione.
  • Le frasi dubitative o interrogative possono essere diffamatorie se, nel contesto, risultano allusive e idonee a far credere ai destinatari la corrispondenza a verità dei fatti adombrati.
  • Il giudice d'appello che riformi una condanna in senso assolutorio partendo dallo stesso materiale probatorio deve motivare in modo approfondito e confutare le conclusioni del primo giudice; la mancanza di tale motivazione è causa di annullamento.
  • Le questioni relative alle statuizioni civili connesse alla sentenza penale annullata con rinvio vanno decise dal giudice civile competente, che valuterà anche l'incidenza di eventuali norme nuove (es. art. 573, comma 1-bis c.p.p.) secondo i limiti temporali di applicazione.

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