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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49269/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 26/10/2021 che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 660 c.p. (molestie) alla pena di 200 euro di ammenda. I fatti contestati: condotte moleste reiterate nei confronti di un vicino (pedinamenti, fotografie, intralci al tragitto, sguardi, borbottii) sino al 6/9/2019. Motivi di impugnazione: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul vaglio di attendibilità della persona offesa (che in altro processo era stata ritenuta non credibile); 2) errata valutazione degli altri elementi di prova; 3) mancata valutazione della reciprocità delle molestie; 4) assenza di condotta realmente molesta (es. incrociarsi per strada) e mancato elemento soggettivo; 5) responsabilità non provata oltre ogni ragionevole dubbio; 6) mancata e non motivata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 7) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; 8) eccessiva liquidazione equitativa del danno morale ("ansia e nervosismo" liquidati in 2.500 euro).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua totalità e ha confermato la condanna di primo grado. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta e congrua la valutazione di attendibilità del giudice di merito (questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo vizi logici manifesti). I motivi relativi alla valutazione della prova sono stati ritenuti infondati o inammissibili per carenza di specificità o per essere basati su mere congetture. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta è abituale o reiterata; pertanto l'esclusione della causa è corretta e non necessitava di motivazione espressa. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dal comportamento processuale dell'imputato. La liquidazione del danno morale è stata considerata una valutazione equitativa adeguatamente motivata e sottratta a sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; nessuna condanna alle spese per la parte civile che non ha partecipato al giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Configura il reato di molestia; la valutazione della condotta deve considerare l'insieme degli atti (anche se alcuni appaiono neutri singolarmente) e la reiterazione della condotta può escludere la tenuità del fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non applicabile quando il comportamento è abituale o in presenza di condotte reiterate, sicché l'esclusione non necessita di motivazione espressa in sentenza in tali casi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo sulla condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente conseguente alla decisione di rigetto

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, Sentenza n. 1523/2018 (Morreale)

    Precedente che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 131-bis al reato di molestia ex art. 660 c.p. quando la condotta è reiterata (pedinamento), principio ripreso nella sentenza impugnata

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, Sentenza n. 10153/2020

    Principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, Sentenza n. 34209/2010 e Sez. 6, Sentenza n. 48086/2018

    Riprendono il principio che la liquidazione equitativa del danno morale è apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da congrua motivazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è in via generale questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o motivazioni illogiche.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se la condotta è abituale o reiterata: quando il reato è caratterizzato da ripetute condotte moleste la tenuità viene esclusa di principio.
  • In reati a condotta ripetuta (es. molestie) il giudice deve valutare la condotta nella sua interezza: atti che isolatamente sembrano neutri possono concorrere a configurare un comportamento molesto se inseriti in un quadro reiterato.
  • Le censure generiche o basate su mere congetture non sono idonee a ribaltare la valutazione probatoria del giudice di merito; in Cassazione è necessaria specificità e puntuale indicazione delle omissioni o degli errori logici.
  • La liquidazione del danno morale è rimessa all'apprezzamento equitativo del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se la motivazione è congrua e indica i fatti considerati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato anche dal comportamento processuale dell'imputato (es. rifiuto di proposte conciliative, atteggiamento in dibattimento) e non è incompatibile con l'applicazione di una pena al minimo edittale.

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