Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30461/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Milazzo ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con una misura meno afflittiva in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990. L'atto censura la motivazione dell'ordinanza sostenendo una disparità di trattamento rispetto ad alcuni coimputati per i quali la misura era stata attenuata, lamentando che il Tribunale non ha considerato adeguatamente tale discrasia e l'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non emergessero elementi nuovi capaci di scalfire le esigenze cautelari già valutate nei provvedimenti precedenti; ha confermato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) e che la semplice decorrenza del tempo non è sufficiente a dimostrarne l'attenuazione. Quanto alla disparità con i coindagati, il Tribunale ha motivato che per costoro la mitigazione era dovuta all'imminente decorso dei termini di durata della misura e a circostanze peculiari legate all'esecuzione della misura, non applicabili alla ricorrente (la misura non è mai stata eseguita). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990

    Norma sostanziale inerente il reato per cui procede la ricorrente; la Corte non ha ritenuto che il decorso del tempo o il diverso trattamento di coimputati allegato costituissero elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari relative a tale contestazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato come fatto rilevante per alcuni coimputati (accusati anche di 416-bis); la presenza della medesima o analoga qualificazione contestuale ad altri imputati non comporta automaticamente parificazione delle misure cautelari, se ricorrono circostanze diverse sull'esecuzione o sulla situazioni soggettive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato come titolo per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione per altra causa non elimina automaticamente l'esistenza di esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione): il giudice deve valutare il rischio concreto e non assume che la detenzione preesistente escluda la necessità della misura.
  • La sola decorrenza del tempo di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrarne l'attenuazione: è necessario che emergano fatti o circostanze nuovi che incidano sulle esigenze cautelari.
  • La diversa sorte di coimputati (sostituzione o attenuazione di misure) può essere giustificata da circostanze peculiari (es. imminente decorso dei termini o effettiva esecuzione della misura) e non costituisce automaticamente motivo per annullare o rivedere la misura di un altro indagato.
  • Per ottenere l'accoglimento di un appello volto a revocare o mitigare una misura cautelare è necessario apportare elementi di valutazione nuovi e specifici che confutino le ragioni che hanno motivato i precedenti provvedimenti.
  • I ricorsi meramente reiterativi o privi di nuovi elementi possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.