Cassazione Penale, Sentenza n. 30461/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milazzo ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con una misura meno afflittiva in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990. L'atto censura la motivazione dell'ordinanza sostenendo una disparità di trattamento rispetto ad alcuni coimputati per i quali la misura era stata attenuata, lamentando che il Tribunale non ha considerato adeguatamente tale discrasia e l'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non emergessero elementi nuovi capaci di scalfire le esigenze cautelari già valutate nei provvedimenti precedenti; ha confermato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) e che la semplice decorrenza del tempo non è sufficiente a dimostrarne l'attenuazione. Quanto alla disparità con i coindagati, il Tribunale ha motivato che per costoro la mitigazione era dovuta all'imminente decorso dei termini di durata della misura e a circostanze peculiari legate all'esecuzione della misura, non applicabili alla ricorrente (la misura non è mai stata eseguita). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990
Norma sostanziale inerente il reato per cui procede la ricorrente; la Corte non ha ritenuto che il decorso del tempo o il diverso trattamento di coimputati allegato costituissero elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari relative a tale contestazione.
art. 416-bis cod. pen.
Citato come fatto rilevante per alcuni coimputati (accusati anche di 416-bis); la presenza della medesima o analoga qualificazione contestuale ad altri imputati non comporta automaticamente parificazione delle misure cautelari, se ricorrono circostanze diverse sull'esecuzione o sulla situazioni soggettive.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come titolo per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione per altra causa non elimina automaticamente l'esistenza di esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione): il giudice deve valutare il rischio concreto e non assume che la detenzione preesistente escluda la necessità della misura.
- La sola decorrenza del tempo di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrarne l'attenuazione: è necessario che emergano fatti o circostanze nuovi che incidano sulle esigenze cautelari.
- La diversa sorte di coimputati (sostituzione o attenuazione di misure) può essere giustificata da circostanze peculiari (es. imminente decorso dei termini o effettiva esecuzione della misura) e non costituisce automaticamente motivo per annullare o rivedere la misura di un altro indagato.
- Per ottenere l'accoglimento di un appello volto a revocare o mitigare una misura cautelare è necessario apportare elementi di valutazione nuovi e specifici che confutino le ragioni che hanno motivato i precedenti provvedimenti.
- I ricorsi meramente reiterativi o privi di nuovi elementi possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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