Regolamento (UE) 2019/344
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione dell'etoprofos, a seguito della procedura di riesame svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulle criticità scientifiche rilevate dall'EFSA, che non hanno consentito di concludere che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione, con particolare riguardo ai rischi per salute umana, consumatori e ambiente. Il testo elimina inoltre l'etoprofos dall'elenco delle sostanze attive approvate e stabilisce termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per gli eventuali periodi di tolleranza. Rimane ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos e adeguamento dell'elenco delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva etoprofos, ai prodotti fitosanitari che la contengono e agli Stati membri, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sull'approvazione della sostanza attiva a livello unionale, sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti etoprofos e sugli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione dell'etoprofos
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione interviene nell'ambito del sistema europeo di approvazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base dell'esito della procedura di rinnovo e delle conclusioni scientifiche dell'EFSA, decide di non rinnovare l'approvazione dell'etoprofos.
Contesto normativo e procedurale
La sostanza attiva etoprofos era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2007/52/CE ed era poi confluita, come sostanza approvata, nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era destinata a scadere il 31 luglio 2019; la domanda di rinnovo era stata presentata tempestivamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e accompagnata dai fascicoli supplementari richiesti.
Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, aveva predisposto il rapporto di valutazione per il rinnovo e lo aveva trasmesso all'EFSA e alla Commissione il 15 febbraio 2017. L'EFSA aveva poi trasmesso il rapporto al richiedente e agli Stati membri per osservazioni e aveva reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
Esito della valutazione dei rischi
Nelle conclusioni comunicate alla Commissione il 18 maggio 2018, l'EFSA ha evidenziato criticità sostanziali. In particolare, non è stato possibile concludere sul potenziale genotossico dell'etoprofos e quindi stabilire valori di riferimento fondati su considerazioni sanitarie; di conseguenza, non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per i consumatori e dei rischi non alimentari.
L'Autorità ha inoltre rilevato:
- un grave rischio acuto per gli uccelli;
- un grave rischio per gli artropodi non bersaglio terricoli e per gli organismi del suolo;
- l'impossibilità di completare la valutazione dei rischi per i consumatori connessi ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale;
- l'impossibilità di completare la valutazione della neurotossicità nello sviluppo;
- l'impossibilità di completare la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee;
- l'impossibilità di completare la valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli;
- l'impossibilità di completare la valutazione dell'avvelenamento secondario di uccelli e mammiferi;
- l'impossibilità di completare la valutazione del rischio per gli organismi del suolo dovuto ai metaboliti dell'etoprofos e per i lombrichi;
- l'impossibilità di completare la valutazione del potenziale di interferente endocrino.
Ragioni del mancato rinnovo
La Commissione ha invitato il richiedente a formulare osservazioni sia sulle conclusioni dell'EFSA sia sul progetto di relazione sul rinnovo, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Nonostante le osservazioni presentate, i motivi di preoccupazione non sono stati eliminati.
Per tale ragione, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente etoprofos, non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha quindi adottato la decisione di non rinnovo.
Effetti sull'elenco delle sostanze attive approvate
In conseguenza del mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo dall'allegato, parte A, la riga relativa all'etoprofos. Ciò comporta la sua eliminazione dall'elenco unionale delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie e periodi di tolleranza
Per consentire agli Stati membri di adeguare i propri provvedimenti autorizzativi, il regolamento impone la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoprofos entro il 21 settembre 2019.
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 21 marzo 2020.
Entrata in vigore e portata finale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa infine che la decisione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione dell'etoprofos ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva etoprofos non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Soppressione dall'elenco delle sostanze approvate
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato sopprimendo la riga 155 relativa all'etoprofos.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare entro il 21 settembre 2019 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoprofos.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere entro il 21 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto scientifico della decisione
L'EFSA ha rilevato, tra l'altro, l'impossibilità di concludere sul potenziale genotossico dell'etoprofos, di definire valori di riferimento basati sulla salute e di completare diverse valutazioni di rischio; sono emersi inoltre un grave rischio acuto per gli uccelli e gravi rischi per artropodi non bersaglio terricoli e organismi del suolo.
Possibilità di nuova domanda
Il regolamento precisa che la decisione di mancato rinnovo non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'etoprofos ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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