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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/337

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione positiva della domanda, del rapporto di valutazione e delle conclusioni EFSA. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e a misure di mitigazione del rischio, con particolare attenzione alla protezione degli operatori e degli organismi acquatici. Il testo modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate e prevede informazioni di conferma da presentare entro termini determinati.

Approvazione della sostanza attiva mefentrifluconazolo ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva mefentrifluconazolo e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. L’approvazione vale dal 20 marzo 2019 al 20 marzo 2029, con condizioni specifiche e richieste di informazioni di conferma; restano fermi i requisiti di autorizzazione e valutazione dei prodotti contenenti la sostanza da parte degli Stati membri.

Approvazione della sostanza attiva mefentrifluconazolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si colloca all’esito della procedura di valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, e tiene conto anche dei criteri aggiornati in materia di interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.

Iter di valutazione e basi scientifiche

La domanda di approvazione è stata presentata il 29 febbraio 2016 da BASF Agro B.V. al Regno Unito, designato come Stato membro relatore. Il Regno Unito ha dichiarato l’ammissibilità della domanda il 30 marzo 2016 e ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 25 aprile 2017; successivamente, a seguito di richieste di informazioni supplementari da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, è stato predisposto un progetto aggiornato di rapporto il 1º febbraio 2018.

L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 5 luglio 2018. Sulla base dei dati disponibili e delle linee guida applicabili, la Commissione considera improbabile che il mefentrifluconazolo abbia proprietà di interferente endocrino, comprese quelle estrogeniche, androgeniche, tiroidogeniche e steroidogeniche; per i pesci è parimenti ritenuto improbabile un effetto di interferenza endocrina, in presenza di un adeguato controllo delle modalità dei test.

Esito dell’approvazione e durata

La Commissione conclude che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Di conseguenza, la sostanza è approvata con decorrenza dal 20 marzo 2019 e con scadenza del 20 marzo 2029.

Condizioni, restrizioni e profili di rischio

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’approvazione non è incondizionata: il regolamento impone specifiche tecniche sulla purezza e sui livelli massimi di alcune impurità nel materiale tecnico. Inoltre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e degli organismi acquatici, e le condizioni di impiego devono prevedere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative.

Informazioni di conferma

Il richiedente è tenuto a fornire informazioni di conferma in due ambiti: da un lato, le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta su scala commerciale e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate, da trasmettere entro il 20 marzo 2020; dall’altro, l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando tali acque siano destinate alla produzione di acqua potabile, da trasmettere entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento dedicato.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova voce per il mefentrifluconazolo viene inserita nella parte B dell’allegato, con le medesime condizioni tecniche, la medesima durata dell’approvazione e le specifiche prescrizioni richiamate nell’allegato I.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva mefentrifluconazolo è approvata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione che ha accertato il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 4 di tale regolamento per impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario.

Condizioni tecniche e specifiche della sostanza

L’allegato I stabilisce l’identità della sostanza, il numero CAS 1417782-03-6, l’assenza di attribuzione del numero CIPAC, la denominazione IUPAC, una purezza minima di 970 g/kg e limiti massimi per alcune impurità nel materiale tecnico: N,N-dimetilformammide 0,5 g/kg, toluene 1 g/kg, 1,2,4-(1H)-triazolo 1 g/kg.

Periodo di approvazione

L’approvazione decorre dal 20 marzo 2019 e scade il 20 marzo 2029.

Prescrizioni per la valutazione nazionale dei prodotti

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, con particolare attenzione alla protezione degli operatori e degli organismi acquatici.

Misure di mitigazione del rischio

Le condizioni d’impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative; per gli operatori deve essere richiesto l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità due serie di informazioni di conferma: (1) le specifiche tecniche della sostanza come prodotta su scala commerciale e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate, entro il 20 marzo 2020; (2) l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e superficiali quando queste sono utilizzate per acqua potabile, entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un apposito documento di orientamento.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire la voce relativa a mefentrifluconazolo nell’elenco delle sostanze attive approvate, con le medesime condizioni e specifiche riportate nell’allegato I del presente regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e sicurezzaambiente

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