Regolamento (UE) 2019/335
Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 per inserire "Tequila" tra le indicazioni geografiche protette delle bevande spiritose. La decisione segue la procedura di domanda, pubblicazione, opposizione ed esame tecnico, con il rigetto delle obiezioni sollevate da operatori spagnoli e belgi. La Commissione ritiene compatibili con il diritto UE i requisiti messicani richiamati nella scheda tecnica, inclusi taluni obblighi di etichettatura, controllo e imbottigliamento della categoria 100% agave. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Registrazione della bevanda spiritosa "Tequila" come indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione "Tequila" come indicazione geografica per una bevanda spiritosa originaria degli Stati Uniti messicani. Produce effetti nei confronti degli operatori e delle autorità che applicano il regolamento (CE) n. 110/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 in materia di domanda, opposizione, esame e iscrizione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. L’iscrizione riguarda la categoria "Altre bevande spiritose" dell’allegato III; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina in via generale la produzione o commercializzazione della tequila al di fuori del profilo della protezione UE dell’indicazione geografica, né modifica autonomamente l’accordo UE-Messico del 1997, che resta un regime distinto.
Registrazione della "Tequila" come indicazione geografica
Il regolamento (UE) 2019/335 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 110/2008 per inserire la denominazione "Tequila" nell’allegato III tra le indicazioni geografiche protette delle bevande spiritose. L’intervento deriva dalla conclusione positiva della procedura di esame prevista dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008, dopo la pubblicazione dei requisiti della scheda tecnica e la gestione della fase di opposizione.
Contesto procedurale e opposizioni
La domanda è stata presentata dal Consejo Regulador del Tequila, organismo di diritto messicano, per la bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta negli Stati Uniti messicani dalla distillazione del mosto di Agave tequilana F.A.C. Weber (varietà blu). La Commissione ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica ai fini dell’opposizione e ha ricevuto opposizioni dall’Unión Española del Licor e da Vinum et Spiritus, ritenute ammissibili, mentre altre osservazioni tardive sono state dichiarate non ammissibili. Dopo il contraddittorio con il richiedente, la Commissione ha respinto le opposizioni e ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la registrazione.
Rapporto con la normativa messicana e con l’accordo UE-Messico
Nel corso dell’istruttoria è stato affrontato il tema della norma ufficiale messicana NOM-006-SCFI-2012, richiamata nella scheda tecnica della Tequila. La Commissione afferma che le regole di un paese terzo non hanno di per sé effetto extraterritoriale diretto nell’Unione; tuttavia, le regole espressamente richiamate nella pubblicazione UE e riferite alla produzione, etichettatura e imbottigliamento della categoria 100% agave risultano rilevanti ai fini della protezione richiesta. La Commissione chiarisce inoltre che la tutela ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 è distinta da quella derivante dall’accordo UE-Messico del 27 maggio 1997, che resta un regime autonomo.
Requisiti di etichettatura
Le censure relative all’etichettatura sono state respinte. La Commissione ritiene che gli obblighi di indicare informazioni commerciali e sanitarie, nonché numero di riferimento, nome e indirizzo del produttore autorizzato o dell’imbottigliatore, siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con il regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali requisiti sono considerati proporzionati perché funzionali alla trasparenza e alla tracciabilità.
Autorizzazioni, convenzioni commerciali e controlli
Sono state considerate legittime anche le norme riguardanti gli accordi tra fornitori e imbottigliatori, l’autorizzazione degli operatori dell’Unione all’imbottigliamento e le procedure di autorizzazione, in quanto strumenti di tracciabilità e prevenzione delle frodi. Analogamente, la Commissione ha ritenuto coerenti con l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 110/2008 le verifiche di conformità effettuate prima dell’immissione sul mercato e le conseguenze previste in caso di inosservanza, soprattutto perché la categoria interessata è esposta a rischi di adulterazione difficili da rilevare.
Limitazioni sul prodotto sfuso e imbottigliamento nella zona geografica
Un punto centrale dell’istruttoria ha riguardato l’asserito divieto di commercio di prodotto sfuso e l’obbligo di imbottigliamento nella zona geografica delimitata per la Tequila 100% agave. La Commissione osserva che la pubblicazione UE richiama solo il divieto relativo al prodotto sfuso della categoria 100% agave e non un divieto generale di commercializzazione nell’Unione del prodotto sfuso importato. Quanto alla restrizione territoriale dell’imbottigliamento, essa è stata ritenuta giustificata e proporzionata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, perché necessaria a preservare la reputazione della denominazione, la composizione del prodotto e il livello di controllo contro frodi e adulterazioni.
Esito finale e efficacia del regolamento
Alla luce dell’esame effettuato, la Commissione conclude che la domanda di registrazione soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e che "Tequila" deve essere protetta come indicazione geografica nell’allegato III. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme della registrazione nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione di "Tequila" come indicazione geografica
L’articolo 1 aggiunge nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria "Altre bevande spiritose", la voce "Tequila – Stati Uniti messicani". La registrazione comporta la protezione della denominazione come indicazione geografica ai fini della disciplina UE sulle bevande spiritose.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione ha esaminato la domanda del Consejo Regulador del Tequila ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 e delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013. Sono state considerate ammissibili le opposizioni dell’Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus; le altre osservazioni tardive sono state dichiarate non ammissibili. Le opposizioni sono state respinte perché ritenute infondate rispetto ai requisiti di registrazione.
Compatibilità dei requisiti di etichettatura
La Commissione ritiene compatibili con il diritto dell’Unione i requisiti della norma ufficiale messicana relativi alle informazioni commerciali e sanitarie, al numero di riferimento e all’identificazione del produttore autorizzato o dell’imbottigliatore. Tali prescrizioni sono considerate giustificate da esigenze di trasparenza e tracciabilità e non in contrasto, in particolare, con il regolamento (UE) n. 1169/2011.
Accordi commerciali, autorizzazioni e tracciabilità
Sono respinte le obiezioni contro le restrizioni ai rapporti tra fornitori e imbottigliatori, nonché contro le regole di autorizzazione degli operatori dell’Unione abilitati a imbottigliare Tequila. La Commissione le considera proporzionate e giustificate da tracciabilità e prevenzione delle frodi, in particolare per l’uso del termine "Tequila" e dei marchi o segni distintivi connessi alla convenzione di corresponsabilità registrata presso l’IMPI.
Verifiche e controlli prima dell’immissione sul mercato
È ritenuto conforme all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 110/2008 il sistema di verifica previsto per gli imbottigliatori autorizzati e le conseguenze in caso di inosservanza, nella misura in cui la norma ufficiale messicana disciplina la verifica del rispetto dei requisiti prima della commercializzazione nell’Unione. La Commissione valorizza la funzione di prevenzione di adulterazioni e frodi.
Commercializzazione del prodotto sfuso
Le obiezioni sul divieto di commercio di prodotto sfuso e sul presunto obbligo di rifornimento da paesi terzi sono respinte. La Commissione osserva che la pubblicazione nella GUUE richiama solo il divieto riferito alla categoria 100% agave e che, comunque, l’acquisto di prodotto sfuso fuori dall’Unione può essere limitato ai produttori del paese di origine per esigenze di tracciabilità.
Imbottigliamento nella zona geografica per la categoria 100% agave
L’obbligo di imbottigliare la Tequila della categoria 100% di agave nella zona geografica delimitata degli Stati Uniti messicani è ritenuto compatibile con l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013. La Commissione lo considera necessario e proporzionato per preservare la reputazione e la composizione del prodotto, senza incidere sulla possibilità di importare nell’Unione il prodotto sfuso della categoria non soggetta a tale restrizione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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