Regolamento (UE) 2019/673
Regolamento delegato (UE) 2019/673 della Commissione, del 27 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua al ribasso il dazio doganale supplementare previsto dall’UE sulle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti, in risposta al mancato adeguamento della disciplina statunitense CDSOA agli obblighi OMC. La Commissione mantiene invariato l’elenco dei prodotti interessati, ma riduce l’aliquota del dazio aggiuntivo dallo 4,3% allo 0,001%. La modifica è adottata per allineare il livello della sospensione commerciale all’effettivo annullamento di benefici o pregiudizio subito dall’Unione ed entra in applicazione dal 1° maggio 2019.
Modifica dell’aliquota del dazio doganale supplementare sulle importazioni nell’UE di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, già istituito dal regolamento (UE) 2018/196.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di specifici prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. Il regolamento incide sul dazio doganale supplementare dovuto in aggiunta al dazio ordinario applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Non modifica l’elenco dei prodotti colpiti, che resta invariato, ma solo l’aliquota del prelievo. Si applica dal 1° maggio 2019, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio supplementare su talune importazioni dagli Stati Uniti
Il regolamento delegato (UE) 2019/673 interviene sul regolamento (UE) 2018/196, che aveva introdotto un dazio doganale supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America in ragione del persistente mancato adeguamento della normativa statunitense CDSOA agli obblighi derivanti dagli accordi OMC. La modifica è adottata per adeguare il livello della sospensione commerciale al pregiudizio effettivamente subito dall’Unione nel periodo di riferimento.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il meccanismo di adeguamento annuale del livello della sospensione autorizzata in sede OMC. Dai dati più recenti disponibili emerge che i pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per l’esercizio fiscale 2018, comprensivi anche di distribuzioni aggiuntive relative agli esercizi 2015, 2016 e 2017, determinano per l’Unione un annullamento di benefici o pregiudizio pari a 3 355,82 USD. Poiché il livello della sospensione non può essere adeguato modificando l’elenco dei prodotti, la Commissione interviene sull’aliquota del dazio.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, identificati tramite codici NC a otto cifre. Restano interessati i prodotti già individuati dal regime previgente, senza variazioni dell’elenco. Il tributo si applica in aggiunta al dazio doganale ordinario dovuto ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.
Nuova aliquota del dazio supplementare
L’articolo 1 sostituisce il testo dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e fissa il dazio ad valorem supplementare allo 0,001 %. In precedenza, il prelievo era pari al 4,3 %: la riduzione riflette la diminuzione dell’entità dell’annullamento di benefici o del pregiudizio accertato. La Commissione evidenzia che l’effetto economico del nuovo dazio corrisponde, su base annua, a un valore commerciale non superiore a 3 355,82 USD.
Elenco dei prodotti interessati
L’allegato conferma l’applicazione del dazio supplementare ai prodotti classificati nei codici NC indicati, tra cui:
- 0710 40 00,
- ex 9003 19 00, limitatamente a "montature di metalli comuni",
- 8705 10 00,
- 6204 62 31. La descrizione completa dei prodotti resta quella contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2019. È inoltre ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ricalcolo del dazio supplementare
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e stabilisce un dazio ad valorem dello 0,001 % in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento modificato.
Mantenimento dell’elenco dei prodotti interessati
La Commissione conferma che i prodotti soggetti al dazio supplementare restano quelli già elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196; non vengono aggiunti né eliminati prodotti, ma solo ridotta l’aliquota del prelievo.
Base giustificativa OMC e CDSOA
Il regolamento richiama il mancato adeguamento degli Stati Uniti del Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) agli obblighi OMC e l’autorizzazione a sospendere concessioni nei confronti degli Stati Uniti; la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento di benefici o del pregiudizio causato all’Unione.
Valore economico della sospensione
Sulla base dei dati USA relativi ai pagamenti CDSOA più recenti, l’annullamento di benefici o pregiudizio per l’Unione è quantificato in 3 355,82 USD; l’effetto economico del dazio allo 0,001 % corrisponde, su base annua, a un valore commerciale non superiore a tale importo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2019.
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