Regolamento (UE) 2019/856
Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina in modo puntuale il funzionamento del fondo per l'innovazione collegato al sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Definisce obiettivi operativi, forme di sostegno, procedura di candidatura e criteri di selezione, nonché modalità di erogazione delle sovvenzioni e meccanismi di recupero. Regola inoltre la governance del fondo, il ruolo della Commissione e degli Stati membri, il monitoraggio, la valutazione, gli audit e gli obblighi di pubblicità e condivisione delle conoscenze.
Norme dettagliate sul funzionamento del fondo per l'innovazione istituito nell'ambito del sistema ETS dell'UE, con disciplina di forme di sostegno, selezione dei progetti, erogazione, governance, monitoraggio e recuperi.
Ambito di applicazione
Si applica ai progetti ammissibili al sostegno del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, cioè progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi con elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Riguarda i promotori dei progetti, la Commissione, eventuali organi esecutivi, la Banca europea per gli investimenti in caso di delega sulla gestione delle entrate, e gli Stati membri consultati nell'attuazione. Copre l'intero ciclo di attuazione del fondo, dalla pubblicazione degli inviti alla rendicontazione finale, e si applica nel quadro del regolamento finanziario e delle norme sugli aiuti di Stato quando pertinenti. Prevede regole specifiche per i progetti su piccola scala, definiti come quelli con spesa complessiva in conto capitale non superiore a 7 500 000 EUR, e per l'eventuale ricorso a forme di sostegno diverse dalle sovvenzioni.
Regolamento delegato (UE) 2019/856 sul funzionamento del fondo per l'innovazione
Il regolamento attua l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e definisce la cornice operativa del fondo per l'innovazione, destinato a sostenere progetti dimostrativi innovativi a basse emissioni di carbonio. La disciplina tiene conto dell'esperienza del programma NER300 e mira a coniugare selezione meritocratica, gestione finanziaria rigorosa e obiettivi di riduzione delle emissioni.
Finalità del fondo e forme di sostegno
Il fondo persegue tre obiettivi principali: finanziare progetti dimostrativi ad alto potenziale di abbattimento delle emissioni, offrire un sostegno coerente con rischio e fabbisogni di mercato e gestire le proprie entrate in linea con gli obiettivi della direttiva ETS. Il sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni, contributi a operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione o, se necessario, in altre forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, incluse premi e appalti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i progetti ammissibili al fondo, i loro promotori, la Commissione, gli organi esecutivi eventualmente designati e la BEI, qualora riceva una delega per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate. Sono previsti meccanismi specifici per i progetti su piccola scala, definiti come quelli con spesa complessiva in conto capitale non superiore a 7 500 000 EUR, e per l'assistenza allo sviluppo dei progetti non ancora sufficientemente maturi.
Costi pertinenti e sovvenzioni
Per le sovvenzioni, i costi pertinenti sono concepiti come i costi supplementari dovuti alla tecnologia innovativa e sono calcolati confrontando il progetto con una produzione convenzionale equivalente; in assenza di un benchmark convenzionale, si considerano i costi complessivi del progetto e il relativo valore attuale netto dei costi operativi e degli utili per 10 anni dall'entrata in esercizio. Nei progetti su piccola scala i costi pertinenti coincidono con la spesa complessiva in conto capitale. L'erogazione avviene per tappe, con un massimo del 40 % alla chiusura finanziaria o a una tappa precedente eventualmente stabilita, e il resto dopo la chiusura finanziaria, anche in parte prima dell'entrata in esercizio e poi annualmente.
Selezione dei progetti e assistenza allo sviluppo
La partecipazione avviene tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione, previo confronto con gli Stati membri. La domanda è articolata in due fasi: manifestazione di interesse e domanda completa; per i piccoli progetti è possibile una procedura semplificata. La selezione si fonda su efficacia ambientale, innovazione, maturità, potenziale di diffusione e costo-efficacia, con possibile uso di criteri aggiuntivi per una distribuzione geograficamente equilibrata. I progetti ancora immaturi, ma promettenti, possono ricevere assistenza allo sviluppo, finanziabile fino al 100 % dei costi pertinenti, per migliorare documentazione, fattibilità, struttura finanziaria e capacità del promotore.
Recuperi, controllo e gestione finanziaria
Il regolamento prevede controlli rigorosi contro frodi e irregolarità e un meccanismo di recupero delle somme indebitamente erogate. In modo specifico, se le emissioni evitate sono inferiori al 75 % di quelle previste, il sostegno successivo alla chiusura finanziaria viene ridotto o recuperato proporzionalmente; se il progetto non entra in esercizio nei termini o non dimostra la prevenzione effettiva di emissioni, il recupero è integrale, salvo circostanze straordinarie valutate dalla Commissione. Le entrate del fondo provengono dalla vendita all'asta delle quote e possono essere gestite direttamente dalla Commissione o delegata alla BEI; le somme recuperate alimentano il fondo come entrate con destinazione specifica.
Governance, ruoli istituzionali e rendicontazione
La Commissione può operare in gestione diretta o indiretta e delegare compiti a organi esecutivi, cui possono essere affidati l'intera gestione dell'invito, la selezione, la stipula dei contratti, il monitoraggio e la comunicazione. Gli Stati membri svolgono un ruolo consultivo rilevante su decisioni chiave, criteri aggiuntivi e importi destinati all'assistenza allo sviluppo; la Commissione riferisce regolarmente a Stati membri, Parlamento europeo e Consiglio. Sono previsti obblighi di monitoraggio, rendicontazione finanziaria e audit, oltre a valutazioni periodiche nel 2025 e ogni cinque anni, con valutazione finale non oltre il 2035.
Pubblicità e condivisione delle conoscenze
I promotori dei progetti devono pubblicare sui propri siti web informazioni sul progetto e sul sostegno ricevuto, diffonderle a media e pubblico e utilizzare il logo del fondo o altri elementi promozionali richiesti. Devono inoltre inserire nel piano di condivisione delle conoscenze le azioni previste. L'organo esecutivo è chiamato a promuovere la diffusione delle migliori pratiche mediante attività di informazione, workshop e seminari, rafforzando l'effetto dimostrativo del fondo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regolamento
L'articolo 1 individua le materie disciplinate: obiettivi operativi del fondo per l'innovazione, forme di sostegno, procedura di domanda, criteri di selezione, erogazione del sostegno, governance e obblighi di comunicazione, monitoraggio, valutazione, controllo e pubblicità. Il regolamento integra la direttiva 2003/87/CE con norme dettagliate per l'attuazione del fondo.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce la "chiusura finanziaria" come il momento in cui sono sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e soddisfatte le condizioni previste; l'"entrata in esercizio" come il momento in cui gli elementi e sistemi del progetto sono testati e avviate le attività che determinano la prevenzione effettiva delle emissioni; e il "progetto su piccola scala" come il progetto con spesa complessiva in conto capitale non superiore a 7 500 000 EUR.
Obiettivi operativi del fondo
L'articolo 3 stabilisce che il fondo sostiene progetti dimostrativi altamente innovativi, sufficientemente maturi e con elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; fornisce un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio, attirando risorse pubbliche e private aggiuntive; e assicura che le entrate siano gestite in coerenza con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
Forme di sostegno ammissibili
L'articolo 4 prevede che il sostegno possa assumere la forma di sovvenzioni, contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione oppure, se necessario per gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, altre forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.
Determinazione dei costi pertinenti
L'articolo 5 dispone che, per le sovvenzioni, i costi pertinenti coincidono con i costi supplementari derivanti dall'applicazione della tecnologia innovativa e si calcolano come differenza tra i costi complessivi del progetto innovativo e quelli di una produzione convenzionale equivalente; se la produzione convenzionale non esiste, si considerano la spesa in conto capitale e il valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni successivi all'entrata in esercizio. Per i progetti su piccola scala i costi pertinenti corrispondono alla sola spesa complessiva in conto capitale.
Erogazione delle sovvenzioni per tappe
L'articolo 6 prevede che il sostegno in forma di sovvenzione sia erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite. Le tappe minime sono la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio; nei documenti contrattuali possono essere fissate ulteriori tappe specifiche. Fino al 40 % del sostegno complessivo, inclusa l'assistenza allo sviluppo, può essere erogato alla chiusura finanziaria o a una tappa precedente eventualmente prevista; il residuo è erogato dopo la chiusura finanziaria, anche prima dell'entrata in esercizio e poi in frazioni annue dopo tale momento.
Recuperi e tutela degli interessi finanziari
L'articolo 7 impone alla Commissione di adottare misure preventive contro frode, corruzione e altre attività illecite, controlli efficaci e, se del caso, recupero delle somme indebitamente versate, nonché sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive. I recuperi sono effettuati secondo il regolamento finanziario e le ragioni e procedure sono precisate nei contratti. L'articolo 8 introduce recuperi specifici legati ai risultati di riduzione delle emissioni: il sostegno erogato dopo la chiusura finanziaria è subordinato a relazioni annuali per un periodo di 3-10 anni; se le emissioni evitate sono inferiori al 75 % di quelle previste, il sostegno è recuperato o ridotto proporzionalmente; se il progetto non entra in esercizio entro il termine o non prova una prevenzione effettiva, il sostegno successivo alla chiusura finanziaria è recuperato integralmente, salvo circostanze straordinarie che possono giustificare la non applicazione del recupero.
Procedura di invito a presentare proposte
L'articolo 9 stabilisce che il sostegno è assegnato tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. La decisione di pubblicazione deve indicare almeno importo totale disponibile, importo massimo per l'assistenza allo sviluppo, tipi di progetti o settori mirati, descrizione della procedura di domanda, informazioni sulla selezione, eventuali regole specifiche per i progetti su piccola scala, eventuale quota riservata a tali progetti e ulteriori criteri per l'equilibrio geografico.
Domanda in due fasi e semplificazione per i piccoli progetti
L'articolo 10 prevede una procedura in due fasi gestita dall'organo esecutivo: manifestazione di interesse e domanda completa. Nella prima fase il promotore presenta le caratteristiche chiave del progetto, inclusi efficacia, livello di innovazione e maturità; nella seconda presenta la descrizione dettagliata, la documentazione giustificativa e il piano di condivisione delle conoscenze. Per i progetti su piccola scala può essere applicata una procedura semplificata.
Criteri di selezione
L'articolo 11 elenca i criteri di selezione: efficacia nel prevenire emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento della direttiva 2003/87/CE; livello di innovazione; maturità del progetto in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e capacità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un termine non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione; potenziale di diffusione, riproducibilità o futuri abbattimenti dei costi; efficienza in termini di costi pertinenti per unità di emissioni evitate, energia prodotta o stoccata o CO2 stoccata nei primi 10 anni. Possono essere aggiunti criteri per l'equilibrio geografico.
Procedura di selezione e assegnazione
L'articolo 12 prevede che l'organo esecutivo valuti anzitutto l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse e poi selezioni i progetti che soddisfano i criteri iniziali, invitandoli alla domanda completa. Se un progetto soddisfa innovazione ed efficacia ma non il criterio di maturità, può essere valutata l'attribuzione di assistenza allo sviluppo. Sulla base delle domande complete, l'organo esecutivo valuta e classifica i progetti rispetto a tutti i criteri, redige un elenco preselezionato e trasmette alla Commissione i dati essenziali, inclusi costi, importi richiesti e quantità previste di emissioni evitate o energia/CO2 stoccata. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, adotta la decisione di assegnazione e può predisporre un elenco di riserva. Per i progetti su piccola scala può essere prevista una procedura specifica.
Assistenza allo sviluppo del progetto
L'articolo 13 consente di finanziare, sotto forma di sovvenzione, attività volte a rendere il progetto sufficientemente maturo: miglioramento della documentazione, studi tecnici ed economici di fattibilità, consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica e sviluppo delle capacità del promotore. L'importo massimo disponibile è fissato dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri; i costi pertinenti comprendono tutti i costi associati allo sviluppo e il finanziamento può coprire fino al 100 % di tali costi.
Forme di sostegno diverse dalle sovvenzioni
L'articolo 14 disciplina i contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione: il sostegno è attuato secondo le regole di tale strumento, restando ferma la valutazione di ammissibilità ai sensi della direttiva 2003/87/CE. La Commissione, dopo consultazione degli Stati membri, decide se il contributo sia non rimborsabile, rimborsabile o entrambi e determina l'importo disponibile. L'articolo 15 consente di usare altre forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario; in tal caso la Commissione fissa importo e regole procedurali, e i progetti devono rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Governance, gestione diretta e indiretta
L'articolo 16 prevede che la Commissione attui il fondo in gestione diretta, ai sensi del regolamento finanziario, oppure in gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. I costi amministrativi e gestionali dell'attuazione sono finanziati dal fondo. L'articolo 17 disciplina la designazione degli organi esecutivi, con accordi che ne definiscono termini e condizioni; in gestione diretta l'organo esecutivo è un'agenzia esecutiva, in gestione indiretta un organismo ai sensi del regolamento finanziario, mentre i compiti non delegati restano alla Commissione.
Compiti dell'organo esecutivo
L'articolo 18 elenca i compiti delegabili: organizzazione dell'invito, raccolta e analisi delle domande, selezione e valutazione dei progetti, consulenza alla Commissione, assegnazione o gestione dell'assistenza allo sviluppo, stipula e gestione contrattuale, verifica delle condizioni di finanziamento ed erogazione, monitoraggio dell'attuazione, comunicazione con i promotori, rendicontazione, informativa finanziaria, attività di informazione e promozione, gestione della condivisione delle conoscenze e supporto agli Stati membri.
Gestione delle entrate e utilizzo dei recuperi
L'articolo 20 prevede che le quote destinate al fondo siano vendute all'asta secondo la direttiva 2003/87/CE e che le entrate siano gestite in coerenza con gli obiettivi della stessa. La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate alla BEI mediante accordo. Le entrate residue al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono destinate a nuovi progetti ammissibili tramite nuovi inviti o attraverso le forme di sostegno di cui agli articoli 14 o 15, fino a esaurimento delle risorse.
Ruolo degli Stati membri e dei portatori di interessi
L'articolo 21 impone la consultazione degli Stati membri sugli elenchi dei progetti preselezionati e di riserva, sui progetti di decisione relativi agli inviti e alle forme alternative di sostegno, e sull'importo massimo per l'assistenza allo sviluppo. Gli Stati membri possono inoltre fornire consulenza su orientamenti generali, problemi attuativi e altre questioni; la Commissione riferisce loro sull'andamento del regolamento. L'articolo 22 consente il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle discussioni sull'attuazione del fondo.
Monitoraggio, rendicontazione e valutazione
L'articolo 23 affida all'organo esecutivo il monitoraggio del funzionamento del fondo e degli importi erogati, prevedendo requisiti di rendicontazione proporzionati per i promotori e relazioni periodiche alla Commissione. La Commissione riferisce ogni anno a Parlamento europeo e Consiglio e, dopo ciascun invito, agli Stati membri. Sono fissate scadenze per i rendiconti finanziari: 15 febbraio per i rendiconti non sottoposti ad audit dell'esercizio precedente e 15 marzo per quelli auditati, con conti annuali del fondo sottoposti a audit esterno indipendente. L'articolo 24 prevede valutazioni nel 2025 e poi ogni cinque anni, una valutazione finale non oltre il 2035 e la pubblicazione degli esiti.
Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze
Gli articoli 25 e 26 disciplinano gli audit esterni indipendenti, i diritti di accesso del beneficiario e il riconoscimento reciproco degli audit conformi a principi internazionali, con messa a disposizione delle relazioni a Parlamento europeo, Commissione, Corte dei conti e autorità di audit nazionali. L'articolo 27 impone ai promotori di pubblicare sui propri siti informazioni sui progetti e sul sostegno ricevuto, di diffonderle al pubblico e ai media, di utilizzare il logo del fondo e di inserire nel piano di condivisione delle conoscenze le azioni previste; l'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione e organizza seminari o workshop.
Entrata in vigore
L'articolo 28 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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