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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/343

Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione, del 28 febbraio 2019, che prevede deroghe all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, per l'uso di alcuni descrittori generici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una serie di deroghe all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 per l'uso di descrittori generici tradizionali in determinate categorie di alimenti e bevande. Le deroghe sono concesse quando i termini elencati nell'allegato sono usati nei rispettivi Stati membri e per i prodotti specificamente indicati. Il testo riconosce che tali denominazioni possono rientrare astrattamente nella disciplina sulle indicazioni sulla salute, ma non sono percepite dal consumatore medio come promozionali di un effetto salutistico. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Deroga, per specifici descrittori generici tradizionali, all'applicazione della disciplina sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute per taluni prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che utilizzano, nei rispettivi Stati membri indicati nell'allegato, determinati descrittori generici tradizionalmente impiegati per categorie specifiche di alimenti o bevande. L'esenzione riguarda solo i descrittori e le categorie di prodotti elencati nell'allegato e vale alle condizioni ivi stabilite, con efficacia negli Stati membri indicati per ciascun termine; per il descrittore "tonic" e le sue equivalenti linguistiche l'esenzione vale in tutti gli Stati membri, mentre per altri termini è limitata a singoli Stati membri. Il regolamento non modifica in generale il regolamento (CE) n. 1924/2006, ma introduce deroghe circoscritte; ai fini dell'applicazione si richiamano le definizioni degli zuccheri per uso alimentare della direttiva 2001/111/CE.

Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione

Il regolamento interviene nell'ambito della disciplina europea sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione constata, sulla base delle domande presentate dagli operatori e dell'esame svolto con gli Stati membri interessati, che taluni descrittori tradizionali sono sì potenzialmente riconducibili all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento del 2006, ma non sono normalmente intesi dal consumatore medio come indicazioni di un effetto salutistico.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 qualifica come indicazione sulla salute qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o un suo componente e la salute. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 4, ammette deroghe per i descrittori generici tradizionalmente usati per designare una particolare categoria di alimenti o bevande. Il presente regolamento dà attuazione a tale possibilità, autorizzando l'uso di specifiche denominazioni in determinati mercati nazionali e per specifiche categorie di prodotti.

Procedura seguita e valutazioni della Commissione

Le domande sono state presentate dalle autorità nazionali competenti di Austria, Germania, Finlandia, Regno Unito, Romania e Italia, previa trasmissione agli altri Stati membri e acquisizione dei pareri degli Stati interessati, in conformità al regolamento (UE) n. 907/2013. La Commissione prende atto che i termini elencati nell'allegato sono tradizionalmente utilizzati come descrittori generici in ciascun contesto nazionale considerato e non come affermazioni circa benefici per la salute.

Deroghe per caramelle e prodotti simili

Una prima categoria di deroghe riguarda caramelle dure e morbide a base di zuccheri, comprese le varianti senza zucchero e a basso contenuto calorico a base di edulcoranti (polioli e/o edulcoranti intensi), contenenti estratti di erbe, frutta o altre sostanze vegetali, miele o malto. Per tali prodotti, sono ammessi termini tradizionali quali "Hustenbonbon" e "Brust-Caramellen" in Germania e Austria, "Halsbonbon", "Hustenmischung" e "Hustenperle" in Germania, "Hustenstopper" e "Hustenzuckerl" in Austria, "hoestbonbon" e "keelpastille" nei Paesi Bassi, "rebuçados para a tosse" in Portogallo e "cough drops" nel Regno Unito.

Deroga per il termine finlandese e per il prodotto in forma di sciroppo

Per caramelle dure a base di zuccheri e relative varianti senza zucchero o a basso contenuto calorico a base di edulcoranti, il regolamento consente in Finlandia il termine "kurkkupastilli/halspastill". Inoltre, per prodotti di confetteria in forma di sciroppo a base di soluzioni di zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e/o miele con aggiunta di ingredienti a base di erbe, viene autorizzato in Austria il descrittore "Hustensirup".

Deroga per la bevanda analcolica al chinino denominata "tonic"

Il regolamento affronta anche il caso del termine "tonic" e delle sue equivalenti linguistiche, usato come parte della denominazione descrittiva di una bevanda gassata analcolica contenente chinina in forma di aromi FL 14.011, FL 14.152 o 14.155, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008. La deroga è valida in tutti gli Stati membri e consente, al posto di "tonic" (inglese), anche "тоник", "tonik", "tónica", "tonica" e "tonică", a seconda della lingua utilizzata.

Deroga per il "biscotto salute" in Italia

Infine, per i prodotti di panetteria del tipo fette biscottate, il regolamento autorizza in Italia il descrittore "biscotto salute". La Commissione osserva che tale espressione è tradizionalmente impiegata in Italia come denominazione generica e non come richiamo a proprietà salutistiche del prodotto.

Disposizioni finali

Il regolamento stabilisce che le deroghe sono operative secondo l'allegato e che, ai fini della qualificazione dei prodotti a base di zucchero, si applicano le definizioni della direttiva 2001/111/CE. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga per i descrittori generici elencati

L'articolo 1 esenta dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 i descrittori generici indicati nell'allegato, alle condizioni specificate per ciascuno di essi e per la relativa categoria di alimenti.

Definizioni degli zuccheri per uso alimentare

L'articolo 2 dispone che, ai fini del regolamento, si applicano le definizioni degli zuccheri destinati all'alimentazione umana contenute nell'allegato, lettera A, della direttiva 2001/111/CE.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Descrittori generici autorizzati per caramelle e prodotti affini

L'allegato autorizza, per caramelle dure e morbide a base di zuccheri e relative varianti senza zucchero o a basso contenuto calorico con edulcoranti, contenenti estratti vegetali, miele o malto, i termini "Brust-Caramellen" e "Hustenbonbon" in Germania e Austria, "Halsbonbon", "Hustenmischung" e "Hustenperle" in Germania, "Hustenstopper" e "Hustenzuckerl" in Austria, "cough drops" nel Regno Unito, "hoestbonbon" e "keelpastille" nei Paesi Bassi e "rebuçados para a tosse" in Portogallo.

Descrittore per caramelle dure e termine finlandese

Per caramelle dure a base di zuccheri e relative varianti senza zucchero o a basso contenuto calorico con edulcoranti, l'allegato consente in Finlandia il descrittore "kurkkupastilli/halspastill".

Descrittore per prodotti di confetteria in forma di sciroppo

Per prodotti di confetteria a base di soluzioni di zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e/o miele con aggiunta di ingredienti a base di erbe, in forma di sciroppo, l'allegato consente in Austria il descrittore "Hustensirup".

Descrittori per bevanda gassata analcolica al chinino

Per una bevanda gassata analcolica contenente chinina in forma di aromi FL 14.011, FL 14.152 o 14.155 del regolamento (CE) n. 1334/2008, l'allegato consente in tutti gli Stati membri l'uso del termine "tonic" e delle equivalenti forme linguistiche "тоник", "tonik", "tónica", "tonica" e "tonică" come parte della denominazione descrittiva della bevanda.

Descrittore italiano per fette biscottate

Per i prodotti di panetteria del tipo fette biscottate, l'allegato consente in Italia il descrittore "biscotto salute".

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentareindicazioni sulla salutediritto alimentarelibera circolazione delle mercitutela dei consumatori

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