Regolamento (UE) 2019/336
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riassegna ad altri Stati membri la funzione di Stato membro relatore per la valutazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari che erano precedentemente affidate al Regno Unito. La modifica è motivata dalla prevista cessazione dell’applicazione del diritto UE al Regno Unito e dall’esigenza di garantire la continuità delle procedure di rinnovo delle approvazioni. Il testo modifica due regolamenti di esecuzione già esistenti e disciplina la decorrenza in funzione della data del recesso o di un’eventuale proroga.
Modifica l’assegnazione dello Stato membro relatore per la valutazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari, in conseguenza della Brexit.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura di rinnovo/valutazione di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare gli Stati membri coinvolti come Stato membro relatore nella valutazione delle sostanze 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid. L’intervento ha portata territoriale UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è legato alla cessazione dell’applicabilità del diritto UE al Regno Unito e, se del caso, alla fine di un eventuale periodo di transizione/proroga ex articolo 50 TUE.
Modifica dello Stato membro relatore per la valutazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene su due atti di esecuzione della Commissione relativi alla procedura di rinnovo delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è assicurare la continuità amministrativa delle valutazioni che, fino a quel momento, erano attribuite al Regno Unito come Stato membro relatore, in considerazione del suo recesso dall’Unione europea.
Contesto e finalità della modifica
I considerando spiegano che il Regno Unito aveva notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE. Poiché il diritto dell’Unione in materia di prodotti fitosanitari non avrebbe più trovato applicazione al Regno Unito alla data di recesso, salvo eventuale proroga o accordo di recesso con periodo di transizione, la Commissione ritiene necessario riallocare ad altri Stati membri la valutazione delle sostanze attive ancora pendenti.
Viene inoltre chiarito che, anche nell’ipotesi di periodo transitorio previsto da un eventuale accordo di recesso, il Regno Unito non può svolgere il ruolo di autorità di riferimento per le valutazioni del rischio, gli esami, le approvazioni o le autorizzazioni a livello dell’Unione o nell’ambito di procedure congiunte tra Stati membri.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda le procedure di rinnovo e valutazione di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, disciplinate dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono interessati gli Stati membri che assumono il ruolo di Stato membro relatore nelle valutazioni, nonché le sostanze attive elencate negli allegati modificati. Il testo non introduce nuovi requisiti tecnici per gli operatori economici, ma incide sull’organizzazione della valutazione scientifica e amministrativa.
Modifiche agli allegati dei regolamenti esistenti
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 secondo l’allegato I del regolamento in commento. In particolare, la parte A dell’allegato è aggiornata sostituendo la voce relativa alle seguenti sostanze attive con nuovi Stati membri relatori:
- 1-metil-ciclopropene: NL
- mancozeb: EL
- metiocarb: DE
- metossifenozide: SK
- pirimicarb: SE
- pirimifosmetile: FR
- tiacloprid: DE
L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 secondo l’allegato II. La voce relativa a famoxadone è sostituita e l’allegato indica la Finlandia (FI) come Stato membro competente nella riga modificata.
Ragioni organizzative e ripartizione del lavoro
Uno dei considerando evidenzia che l’assegnazione deve garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità tra gli Stati membri. Un ulteriore considerando afferma che, essendo le valutazioni già in fase avanzata e residuando attività limitate, non è necessario designare uno Stato membro correlatore.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 30 marzo 2019.
È però prevista una clausola di adattamento: se viene adottata una decisione di proroga del termine di due anni di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, il regolamento si applica dal giorno successivo a quello in cui la normativa sui prodotti fitosanitari cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Il testo richiama, per il calcolo della cessazione, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
Portata giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, l’impatto principale consiste nella necessità di considerare i nuovi Stati membri relatori nelle procedure di rinnovo delle sostanze attive indicate, evitando di fare riferimento al Regno Unito per le attività istruttorie connesse.
Disposizioni principali
Riassegnazione dello Stato membro relatore
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 e il regolamento (UE) n. 1141/2010 per sostituire il Regno Unito come Stato membro relatore nella valutazione di alcune sostanze attive. Per 1-metil-ciclopropene, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid vengono indicati nuovi Stati membri relatori: NL, EL, DE, SK, SE, FR e DE, rispettivamente. Per famoxadone viene modificata la voce nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1141/2010, con indicazione della Finlandia (FI).
Motivazione della modifica
La modifica è adottata per assicurare la continuità della valutazione delle sostanze attive nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione. Il regolamento sottolinea che, anche in caso di periodo di transizione, il Regno Unito non può fungere da autorità di riferimento per valutazioni del rischio, esami, approvazioni o autorizzazioni a livello UE o di Stati membri che agiscono congiuntamente.
Assenza di Stato membro correlatore
Poiché le valutazioni sono in fase avanzata e il lavoro residuo è ritenuto di lieve entità, il regolamento precisa che non è necessario designare uno Stato membro correlatore per tali valutazioni.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 marzo 2019. Se viene adottata una decisione di proroga del termine di due anni di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, si applica dal giorno successivo a quello in cui la normativa sui prodotti fitosanitari cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito. Il testo richiama inoltre l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per il calcolo della cessazione dell’efficacia temporale.
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